Basta un telegramma dell'agenzia immobiliare all'aspirante acquirente per considerare concluso il contratto

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 25923 del 9 Dicembre 2014. 

Il contratto preliminare può considerarsi perfezionato se l'agenzia immobiliare, a fronte di una proposta irrevocabile di acquisto del venditore, comunica con telegramma all'aspirante acquirente l'intervenuta accettazione della proposta stessa. Poco importa che il documento di accettazione originale non sia stato trasmesso.

Lo afferma la Corte di Cassazione che ha così cassato una sentenza della Corte d'appello di Milano.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, non risulta controverso l'intervento di un intermediario, c.d. nuncius (in questo caso, si trattava dell'agenzia immobiliare alla quale il venditore si era affidato) ma la circostanza del se sia o meno sufficiente che tale soggetto si limiti a comunicare l'avvenuta accettazione all'aspirante acquirente, senza che questi sia messo nelle condizioni di conoscere il contenuto del documento di accettazione

La Suprema corte procede attraverso una interpretazione dell'art. 1326 primo comma, codice civile (conclusione del contratto), "in base al quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al proponente". E' dunque sufficiente la semplice conoscenza della notizia di accettazione; in caso contrario, l'articolo citato sarebbe superfluo poiché mera ripetizione del 1335 cod. civ. (presunzione di conoscenza). 

In definitiva, "il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza". Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.


Riferimenti normativi:
Art. 1326. Conclusione del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 1335. Presunzione di conoscenza.
La proposta, l'accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario , se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Vai al testo della sentenza 25923/2014

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