Il cosiddetto Decreto Semplificazioni prevede una serie di novità che entrano in vigore dal 13 dicembre 2014.
Il cosiddetto Decreto Semplificazioni prevede una serie di novità che entrano in vigore dal 13 dicembre 2014. Ecco in breve i contenuti del provvedimento. A seguire il dossier e il testo del provvedimento. 
In via sperimentale e limitatamente a talune categorie di contribuenti, è prevista la redazione da parte dell'Amministrazione finanziaria del 730 che sarà fatto pervenire al cittadino precompilato.


L'aliquota iva al 4% sulla prima casa fa riferimento alla classificazione catastale ed è esclusa per gli immobili rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Qualora l'attestazione della prestazione energetica non sia presentata contestualmente all'atto, potrà essere presentata entro 45 giorni dal pagamento della sanzione amministrativa al Ministero dello Sviluppo Economico.
Resta confermato l'obbligo di comunicazione annuale in ordine alle operazioni effettuate con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata e il limite a partire dal quale si configura tale obbligo di comunicazione è di 10000 euro. 


Passa dagli attuali 25822,84 euro a 100000 euro il limite al di sotto del quale viene meno l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, purché si tratti di eredità del coniuge o di parenti in linea retta e a condizione che nell'attivo ereditario non figurino immobili o diritti reali immobiliari.
È stato soppresso l'obbligo, per le società e gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.


Viene meno il regime della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate nonché alla sanzione per il committente che paga il corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione.

Infine, dovrà essere effettuata una tantum e non più annualmente la dichiarazione con cui gli agenti, i mediatori, i rappresentanti di commercio e i procacciatori di affari che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di altri soggetti richiedono l'applicazione della ritenuta d'acconto del 23% sul 20% delle provvigioni loro spettanti e non sul 50%, come ordinariamente previsto.

Qui di seguito il dossier di sintesi e il testo del provvedimento:

Semplificazioni fiscali: in vigore tutte le misure del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

Testo DLGS 175/2014


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