Il nuovo DDL di stabilità ,all'articolo nr.44, 31° comma, elimina i commi 2 e 3 dell'art. 63 Legge 342/2000
di Marco Pitzolu 

Il nuovo DDL di stabilità ,all'articolo nr.44, 31° comma, elimina i commi 2 e 3 dell'art. 63 Legge 342/2000, ovvero le disposizioni, spesso criticate dagli appassionati, che consentono ai veicoli tra i 20 ed i 29 anni di accedere alle agevolazioni fiscali previste per i veicoli di cui al comma 1 (bollo cd. forfetario per i mezzi ultratrentennali), esclusivamente se iscritti all'ASI o alla FMI.

Per comprendere meglio cosa potrebbe accadere se la questo articolo della legge di stabilità venisse approvato così com'è, occorre fare un po' di chiarezza. 

Cominciamo cercando di districarci tra le denominazioni utilizzate dalle norme in vigore: I VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO sono definiti dall'art. 60 comma 4 D. Lgs. 285/1992 (il Codice della Strada), la norma è semplice:

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (il regolamento di attuazione del CDS stabilisce poi, all'art. 215, le caratteristiche di tali veicoli e cioè che: comma 2, "La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. [..]".
A quanto pare tutto molto semplice. Abbiamo definito i veicoli e le caratteristiche che devono avere per essere qualificati di "interesse storico e collezionistico". Certo, questo però va considerato esclusivamente ai fini della circolazione stradale, il CDS non stabilisce agevolazioni fiscali ma inquadra i veicoli di interesse storico e collezionistico nella categoria dei "veicoli atipici", permettendo loro di circolare con i dispositivi di equipaggiamento di cui erano dotati alla data di costruzione.
Ed allora da dove vengono le agevolazioni fiscali? Nell'anno 2000 fu varata una finanziaria, la L. 342/2000 appunto, che, all'art. 63, stabiliva particolari agevolazioni per talune categorie di veicoli, stabilendo un'ulteriore classificazione, valida solo ai fini fiscali, dei veicoli storici: la Legge definiva "veicoli d'epoca" quelli con almeno trent'anni dalla data di costruzione (o di immatricolazione) mentre definiva di "particolare interesse storico": il comma 2 "[..]
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. [..]"
Ecco qui chiarito da dove vengono le agevolazioni e perché molti enti locali (regioni/province) per anni hanno accettato solo certificazioni rilasciate dall'ASI.
Con l'approvazione del cd. federalismo fiscale, (D. Lgs. 68/2011) viene stabilito che le tasse automobilistiche diventino dei tributi di carattere locale con alcuni limiti: le Regioni, con propria Legge Regionale possono legiferare in materia nei limiti della normativa nazionale vigente nell'anno precedente all'emanazione della L.R. (Art. 24. D. Lgs 504/1992 - Poteri alle regioni
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione puo' determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 [le tasse di circolazione n.d.r.], con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.) Nel frattempo anche varie Commissioni Tributarie, a tutti i livelli, si esprimono sulla carenza normativa della L. 342/2000, in quanto l'ASI non ha mai proceduto ad individuare, con propria determinazione, una lista di veicoli di particolare interesse storico (al contrario di come ha fatto FMI, che la aggiorna annualmente).
Alcune Regioni, per definire direttamente e definitivamente la questione (visti anche i numerosi ricorsi pendenti presso le Commissioni Tributarie), inseriscono, nelle Leggi Regionali che trattano della Tassa Automobilistica Regionale, precise disposizioni riguardanti il "bollo auto per le storiche". Stabilendo, in maniera autonoma, che alcuni veicoli non siano più sottoposti alla Tassa di Automobilistica Regionale, ma ad un regime cd. Forfetario, legato alla effettiva circolazione del veicolo. Questo beneficio, però, in quasi tutti gli impianti normativi regionali, viene concesso solo a seguito dell'iscrizione del veicolo stesso in "appositi registri", quasi sempre quelli previsti dal citato comma 4° dell'art. 60 CDS
Questo significa che, pur con le singolari interpretazioni del diritto che caratterizzano, negli ultimi anni, i provvedimenti governativi, le Regioni che hanno già emesso proprie Leggi Regionali potrebbero mantenere il loro diritto di esentare talune categorie di veicoli o di contribuenti, dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale, anche se tale esenzione non fosse più prevista da una normativa nazionale. Tutto ciò nonostante la sentenza della Corte Costituzionale nr. 288/2012 che ha censurato un provvedimento normativo della Regione Marche ma perché riformativo in pejus della normativa nazionale (nello specifico la Regione Marche disponeva l'esclusione della esenzione dell'obbligo del pagamento della TAR in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati)
Caso diverso è per le Regioni che non hanno legiferato in materia. Ad esse continuerà ad applicarsi, senza alcun dubbio, la normativa Nazionale e quindi le eventuali abrogazioni disposte dal DDL Stabilità 2015, di fatto, reintrodurranno la Tassa di Proprietà anche per i veicoli costruiti tra i 20 ed i 29 anni.


A questo quadro, già sufficientemente confuso, si è aggiunta la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza nr. 3837 del 15 Febbraio 2014) che ha accolto, decidendo anche nel merito, il ricorso presentato da un contribuente nei confronti della Regione Emilia Romagna (relativo ad un periodo di imposta durante il quale non era ancora stata promulgata la L.R. 15/2012 che, attualmente, all'art .7 stabilisce i requisiti per ottenere il beneficio della tassa forfetaria) secondo il quale era illegittimo richiedere, da parte della Regione, il certificato ASI per avere l'esenzione prevista dalla L. 342/2000, tesi accolta dalla Suprema Corte. Il Supremo Consesso ha, nelle motivazioni, ribadito la necessità, da parte delle Regioni, di stabilire con proprio provvedimento i requisiti precisi per applicare le eventuali esenzioni; mancando queste disposizioni, in pratica, il cittadino comune può anche certificare con propria dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti per applicare l'esenzione prevista dall'art. 63 c. 2 L.342/2000..fin quando sarà in vigore.
Marco Pitzolu


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: