Sentenza Tar Emilia Romagna n. 317 del 26.04.2013

 Avv. Francesco Pandolfi      cassazionista 

L'interessante sentenza del Tar Emilia Romagna n. 317 del 26.04.2013, si occupa del del diritto del Carabiniere ricorrente al godimento dei benefici economici correlati all'astensione facoltativa dal servizio per congedo parentale, ai sensi della legge n. 53 del 2000 e dell'art. 58 del D.P.R. n. 164 del 2002, anche in riferimento al periodo di fruizione antecedente al 1° gennaio 2002.  

In fatto: nei periodi novembre 2xxx (30 giorni) e gennaio 2xxx (15 giorni) il ricorrente, Appuntato scelto della Stazione Carabinieri di M, usufruiva di licenza straordinaria per astensione dal servizio ex art. 7 legge n. 1204/71. 

Successivamente, con nota prot. N. 1xxx- STIP. del 5xxx il Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna dettava disposizioni generali in materia, precisando che, attraverso apposite trattenute nei singoli cedolini-paga, si sarebbe provveduto al recupero di quanto percepito in eccedenza rispetto all'indennità del 30% della retribuzione spettante al personale che aveva goduto di congedo parentale

Con riferimento, poi, all'istanza presentata da un militare dell'Arma, veniva chiarito che il beneficio del congedo parentale fino a 45 giorni senza decurtazioni stipendiali poteva ritenersi concesso solo per le astensioni godute dal 1° gennaio 2002 in poi, sì che sarebbero rimasti fermi i recuperi disposti per i periodi precedenti.

In quanto interessato da recuperi stipendiali iniziati nell'aprile 2002 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del d.p.r. n. 164/02, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo impugnando gli atti suindicati. 

Assume di avere titolo all'applicazione del più favorevole regime introdotto dall'art. 58 d.p.r. n. 164/02 - ovvero la licenza straordinaria per congedo parentale fino a 45 giorni con trattamento retributivo integrale -, in quanto detta norma si applicherebbe anche ai periodi di congedo precedenti ove ancora in corso il procedimento di recupero delle relative decurtazioni stipendiali. 

Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di accertamento del diritto alla conservazione del trattamento retributivo intero per i periodi di godimento del congedo parentale relativi all'arco temporale novembre 2000 - febbraio 2001, con restituzione di quanto recuperato dall'amministrazione e conseguente piena reintegrazione della posizione economica, anche per effetto dell'attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si è costituito in giudizio il Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna resistendo al gravame.

Osserva il Collegio che, quanto all'ambito di applicazione dell'art. 58 comma 1 d.p.r. n. 164/2002, la Sezione si è già espressa nel senso della spettanza del beneficio della licenza straordinaria senza decurtazione del trattamento retributivo anche nelle ipotesi di congedi parentali fruiti prima dell'anno 2002 (v. sentt. N. 1485 del 24 febbraio 2010 e n. 3843 del 26 aprile 2010). 

Ciò in ragione della natura ricognitiva di detta previsione normativa, sicché il regime transitorio ivi considerato ( "...Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto") è da intendersi riferito ai rapporti pendenti, ovvero non ancora esauriti, all'epoca di subentro della nuova disciplina ("Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003"), quali i casi di congedi parentali con recuperi stipendiali ancora in corso o neppure ancora deliberati, seppur relativi a periodi anteriori all'anno 2002.

Nella fattispecie il ricorrente aveva goduto di astensioni dal servizio nell'arco temporale novembre 2000/febbraio 2001, ma alla data di entrata in vigore del d.p.r. 164 non aveva ancora visto integralmente operate le relative decurtazioni stipendiali, con la conseguenza di avere egli titolo al beneficio del trattamento retributivo intero per i primi quarantacinque giorni di astensione per l'assistenza a figli minori di tre anni.

Trattandosi di due figlie entrambe nate il 2xxx (Doc. 5 del ricorrente) e quindi minori di tre anni al momento della fruizione del congedo, la pretesa è fondata.

Di qui l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dei corrispondenti atti di recupero stipendiale e con declaratoria del diritto del ricorrente alla restituzione delle relative somme incrementate di interessi legali fino al soddisfo; la rivalutazione monetaria, invece, spetterà solo nella misura di cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo.  

avv. Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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