L'apertura del dibattimento costituisce un punto di non ritorno rispetto alla fase processuale precedente

E' abnorme il provvedimento pronunciato in udienza dibattimentale con cui il giudice dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio.


È quanto ricorda la Corte di Cassazione 39931/2014  facendo notare che l'apertura del dibattimento costituisce un "punto di non ritorno" rispetto alla fase processuale precedente. In quel momento tutte le nullità precedenti debbono considerarsi sanate.


In buona sostanza prima di dare inizio al dibattimento si devono compiere  tutte le attività preliminari come il controllo della regolare costituzione delle parti, la nomina di un difensore d'ufficio per l'imputato se non è presente il suo difensore.

Subito dopo si procede ad esaminare le questioni di carattere preliminare che devono essere proposte immediatamente dopo il controllo della regolare costituzione delle parti.


Tra le questioni preliminari vi è appunto anche ogni questione relativa alla nullità degli atti processuali.


Una volta esaurita questa fase preliminare si dichiara aperto dibattimento ai sensi dell'art. 492 codice di procedura penale e a quel punto il giudice non può tornare indietro.


Riferimenti procedurali:

Articolo 491 Questioni preliminari.


1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

Articolo 181 Nullità relative.

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179, comma 2, sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.


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