Il tradimento del marito è stato la causa della crisi di coppia ed ha determinato come conseguenza diretta il successivo tradimento da parte della moglie

Ancora una sentenza della Corte di Cassazione in materia di tradimento.

Questa volta la sesta sezione della Corte (ordinanza del 13 ottobre 2014 numero 21596) ha stabilito che se lei ha tradito per ripicca verso l'ex marito che l'ha tradita per primo, la separazione va addebitata al lui.

Il caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour (ordinanza 13 ottobre 2014 n. 21596)  riguarda una separazione giudiziale in cui il tribunale di Trieste aveva addebitato la colpa della fine del matrimonio all'ex marito. La sentenza era stata confermata anche dalla corte d'appello ed il caso era finito dinanzi supremi giudici.

Secondo la Cassazione non ci sono violazioni di legge nella decisione dei giudici di merito.

La corte territoriale correttamente ha messo in evidenza cje le prove testimoniali hanno dimostrato la relazione extraconiugale del marito che si era poi interrotta per riprendere in prossimità della separazione.


Anche la donna aveva tradito, è vero, ma la relazione della donna è "relativamente giustificata"  in considerazione "di quella più duratura, ostinata e risalente del marito".


In buona sostanza il tradimento della moglie è intervenuto quando il rapporto coniugale si era oramai deteriorato. Al contrario il marito non ha dimostrato che la crisi della coppia fosse intervenuta prima della sua relazione extraconiugale ed è per questo che l'addebito della separazione è stato posto a suo carico dato che il suo tradimento è stato la causa della crisi di coppia ed ha determinato come conseguenza diretta il successivo tradimento da parte della moglie.

Vedi anche: la raccolta di articoli e sentenze in materia di tradimento

Qui di seguito il testo della sentenza:

Corte di Cassazione, testo ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21596

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