Cassazione Penenale Sez. IV sentenza n. 42667 del 17.10.2013. In allegato il testo

Avv. Francesca Ledda - 

Una sentenza che ha chiarito la natura di "accertamento irripetibile" del cosiddettto "alcoltest" con conseguente necessità di informare  la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia è la n. 42667 del 17.10.2013 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione.

Ecco il fatto in breve.

Il 18.10.2013, la sig.ra A. I. circolava per Rovigo, arrestava tempestivamente la marcia, perché il veicolo precedente tamponava il veicolo che lo precedeva. Gli agenti di Polizia la sottoponevano ad alcooltest, con due misurazioni a distanza di cinque minuti l'una dall'altra, da cui risultava un tasso alcoolemico di 2,16 g/l. 

All'esito, gli agenti ritiravano la patente di guida e successivamente veniva redatto verbale, invitando la conducente a nominare un difensore. Veniva, quindi, nominato un difensore d'ufficio, in presenza dell'astratta ipotesi di reato ex art. 186 c.2 Codice della Strada, che impone di nominare un difensore appena vi sia notizia di reato, prima di procedere agli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 349-350 c.p.p.

Il Prefetto, in data 18.11.2013, ha notificato provvedimento di sospensione della patente di guida per un anno.

Avverso il provvedimento, la sig.ra A. I. ha proposto ricorso al Giudice di Pace, secondo l'art. 204 C.d.S. e art. 7 d.lgs. 150/2011. Il primo motivo di ricorso è la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Gli accertamenti della polizia ex art. 354 c.p.p., trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili, devono essere necessariamente assunti previa informazione alla persona interessata dell'avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore, pena l'inutilizzabilità degli stessi ex art. 191 c.p.p. 

Come affermato dalla Suprema Corte, (Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 42667 del 17.10.2013), il rilievo del tasso alcoolemico è nullo se il conducente non è stato avvisato tempestivamente della facoltà di farsi assistere da un difensore, con conseguente nullità degli atti ai sensi degli art. 178 lett.c) e 180 c.p.p. In tal, caso, infatti, il Prefetto, rinviava ad atti inutilizzabili.

Non è la prima volta che la Cassazione ribadisce la necessità di avvisare il conducente di tale sua facoltà.

Con sentenza n.7967/2013 la Corte aveva già chiarito che "In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile". E' vero che il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, ma la polizia giudiziaria ha il dovere di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.

Anche la sentenza 36009/2013 ha ribadito tale principio chiarendo però che "E' da considerarsi tardivamente proposta l'eccezione di nullità dell'omesso previo avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, allorché l'interessato, anziché sollevarla subito dopo il compimento dell'alcoltest, abbia atteso il compimento di un successivo atto del procedimento".

Avv. Francesca Ledda



Testo sentenza n. 42667/2013 della Corte di Cassazione

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