E' possibile operare una riduzione del danno non patrimoniale in considerazione della durata della vita del bambino

La terza sezione civile della corte di cassazione con la sentenza numero 19864 del 22 settembre 2014, Ha ricordato che nel liquidare il risarcimento del danno da responsabilità medica dovuta a una cattiva gestione del parto e della successiva assistenza, è possibile operare una riduzione del danno non patrimoniale in considerazione della vita reale del bambino

Tale riduzione non costituisce una personalizzazione del danno ma un semplice dato obiettivo "che influisce sul quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come danno parentale".

Secondo la Cassazione quindi non vi è stata una compressione del principio della personalizzazione del danno nel momento in cui si è tenuto conto della breve durata di vita del bambino (nella specie 11 anni).

La Corte richiama anche una sentenza delle sezioni unite civili (la n. 26973 dell'11 novembre 2008) dove sono indicati due principi che si integrano logicamente "il primo, generale, secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, e la persona è l'essere vivente che viene leso, anche mortalmente, ed il secondo principio di coerenza esprime la necessità che il risarcimento equo del danno ingiusto non ecceda il danno reale".

 

Sotto questo profilo, spiega la Corte "il principio di personalizzazione è intrinseco od ontologicamente conformato alla lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravità secondo i criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del contenimento, ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio estrinseco, che è diretto ad evitare proprio nel campo della categoria del danno non patrimoniale l'introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela, senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita rilevanti".

Qui sotto il testo integrale della sentenza.


testo sentenza Corte di Cassazione, 22 settembre 2014, n. 19864

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