Il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 19696/2014

dott.sa  Floriana Baldino.

E' onere dell'istituto bancario dimostrare il proprio credito in caso di contestazione esplicita nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

La Cassazione con la sentenza n. 19696/14 del 06/06/2014, depositata il 12 Settembre 2014, ha confermato un principio ormai consolidato da tempo in giurisprudenza.

Tutte le volte che la Banca procede contro il proprio cliente con un decreto ingiuntivo e quest'ultimo fa tempestivamente opposizione, la Banca deve dimostrare il proprio credito se quest'ultimo è oggetto di specifica contestazione sollevata dal cliente nella propria opposizione.

E' prassi diffusa da parte della Banca, quando intende procedere per il recupero del proprio credito, di allegare l'ultimo estratto conto come prova documentale del proprio credito, con una dichiarazione di conformità dell'ultimo estratto conto alle scritture contabili della Banca stessa.

Ma la legge non è questo che dice.

In caso di contestazione del credito da parte del cliente ingiunto, la Banca deve depositare anche tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto intrattenuto con lo stesso.

La Corte di Cassazione, con la. sent. n. 18541/13 del 02/08/2013, ha  confermato un principio più volte  espresso, ovvero che l'obbligo di conservare e consegnare al cliente soltanto la documentazione relativa agli ultimi 10 anni del rapporto non esime la banca dall'onere di provare l'esistenza e la consistenza del proprio credito.

 L'istituto di credito deve dimostrare come è arrivato a calcolare il saldo negativo che imputa al proprio cliente, depositando tutta la documentazione e gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, e non solo quella degli ultimi dieci anni.

Come sempre accade infatti,  in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, la somma  richiesta  dalla Banca risulta non  corrispondente a quella dovuta realmente  e questo accade perché, per prassi diffusa, la Banca  addebita in conto corrente somme non dovute grazie anche all'applicazione dell'anatocismo, che è un moltiplicatore del debito, cioè un meccanismo che permette alla banca di sommare  gli interessi passivi al capitale, e sul saldo così ottenuto, calcolare altri interessi a favore della Banca.

E' dunque molto importante opporsi al decreto ingiuntivo notificato dalla Banca, contestando il credito, obbligando così l'Istituto di Credito a depositare in giudizio tutti gli estratti conto.

Il termine per fare opposizione ad un decreto ingiuntivo è di 40 gg., a partire dal giorno in cui viene notificato il decreto.

Trascorso tale termine, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo. 

Articolo a cura della dott.sa  Floriana Baldino.

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Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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