Nel caso in cui l'imprenditore dichiarato fallito abbia ceduto un credito prima della declaratoria di fallimento occorre verificare se vi è stata anche la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto.

Se queste sono successive al fallimento, la cessione non si è perfezionata e il pagamento delle somme oggetto di cessione andrà fatto comunque al curatore fallimentare. Lo ha ricordato la corte di Cassazione con la sentenza 19199/2014.


L'art. 1264 del codice civile, in effetti, prevede che "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata".

La stessa Corte di Cassazione è già intervenuta più volte sul problema relativo all'efficacia delle cessioni dei crediti nei confronti del fallimento.


In una precedente sentenza (la n.9831/2014)  la stessa Corte aveva chiarito che nel caso di intervenuto fallimento di un imprenditore che ha ceduto un proprio credito, occorre considerare che possono essere opposte al fallimento solo le cessioni di credito che risultino "notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento".


In quell'occasione la Corte ha anche richiamato il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2 del codice civile secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione  "le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento".


Si tratta di un principio che, spiega la Corte, opera anche nel caso di fallimento del creditore cedente.


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