L'autista dello scuolabus e' come un papa' o una mamma. Pertanto ha il dovere di attendere gli scolari all'uscita dalle lezioni, sempre e comunque. Se fa scendere un alunno dallo scuolabus prima del tempo, o lascia affrontare il viaggio di ritorno a piedi, e' chiamato a rispondere penalmente di 'abbandono di minore'. Rischia il carcere. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al risarcimento del danno morale, a Mario S., autista 48enne napoletano, 'reo' di aver fatto scendere dall'autobus della scuola Roberta P., di nove anni, 'cosi' lasciando che la minore affrontasse il viaggio di ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentata dalle condizioni di luogo e di tempo', in una strada a scorrimento veloce fuori dal centro urbano, sotto la pioggia.
Per la Suprema Corte, la responsabilita' dell'autista di scuolabus e' tale che un comportamento di questo tipo e' da equiparata al reato di 'abbandono di minore' 'perche' la situazione esige la protezione della minore dalla esposizione al pericolo che lo stesso trasporto e' finalizzato a scongiurare'. Condannato sia dal gup del Tribunale di Benevento, che dalla Corte d'appello di Napoli, nel febbraio del 2003, l'autista ha protestato in Cassazione, sostenendo che, anche se l'alunna era stata ospitata dal mezzo nel viaggio di andata alla scuola, non c'era la prova che fosse salita sullo scuolabus per il viaggio di ritorno. Ma la Quinta sezione penale non ha condiviso la linea difensiva e, respingendo il ricorso, ha confermato la responsabilita' penale dell'autista.

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