Nel procedimento unilaterale per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, così come per la sua chiusura, la sola parte necessaria è il beneficiario, per cui non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra i soggetti partecipanti al giudizio davanti al tribunale. Di conseguenza, è da escludersi che l'istanza di chiusura della procedura debba essere notificata all'amministratore o al pubblico ministero.

Con questo principio di diritto, la Cassazione, nell'ordinanza n. 17032 depositata il 25 luglio, è tornata ad occuparsi di questioni processuali inerenti l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Nel caso di specie, il G.T. di Matera adito per la nomina di un amministratore provvisorio a favore di una donna, in seguito agli elementi emersi durante il procedimento riteneva superflua l'apertura dell'amministrazione e procedeva all'immediata chiusura. L'amministratore provvisorio proponeva reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Potenza lamentando la mancata notifica dell'istanza di revoca o chiusura dell'amministrazione, avvenuta anche nei confronti del P.M. La Corte rigettava il reclamo confermando la valutazione del giudice tutelare.

La questione finiva, quindi, in Cassazione, la quale condividendo l'operato dei giudici di merito e rigettando il ricorso, ha ritenuto inconferente il richiamo del ricorrente all'art. 384 c.c., riguardante specificamente il procedimento di revoca dell'amministratore di sostegno, escludendo che allo stesso debba notificarsi l'istanza di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 413 c.c. dal momento che quest'ultimo non è parte necessaria del procedimento.

Difatti, richiamando la precedente giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 14190/2013), la S.C. ha affermato che nella procedura de qua, "che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione"; pertanto, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, anche perché "l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre perone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare". Ne consegue, secondo la Corte, che la prescrizione contenuta nell'art. 413 c.c. "non sta ad indicare un adempimento processualmente necessario e sanzionabile, non determinando la sua eventuale omissione alcuna compressione del diritto di difesa del predetto amministratore".

Analogamente, riguardo alla mancata comunicazione al pubblico ministero dell'istanza di chiusura dell'amministrazione di sostegno, poiché l'unica parte necessaria nella procedura è il beneficiario, ha osservato la Corte, "il difetto di comunicazione della richiesta al pubblico ministero e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado per la quale la Corte dovrebbe rimettere le parti al primo giudice".


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: