È configurabile il delitto di rapina e non di furto con strappo allorquando il soggetto esercita violenza nei confronti della vittima al fine di vincerne la resistenza.

Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 30938 depositata il 15 luglio 2014, in una vicenda riguardante un uomo imputato del reato di rapina aggravata per aver rubato la borsa ad una vecchietta di ottant'anni spintonandola in avanti e facendola cadere rovinosamente per terra, provocandole diverse lesioni guaribili in trenta giorni.

Condannato dal tribunale di Trapani alla pena di quattro anni di reclusione e mille euro di multa, l'imputato ricorreva in appello, ma la corte di Palermo confermava la sentenza di primo grado. La vicenda giungeva, dunque, in Cassazione.

In particolare, veniva dedotta la mancata riqualificazione del reato di rapina in furto con strappo a norma dell'art. 624 bis c.p. in quanto nel caso di specie, l'azione violenta era diretta "esclusivamente sulla cosa e finalizzata all'unico scopo di strappare di dosso la borsa alla vittima; d'altra parte, tenuto conto della età assai avanzata della vittima, era imprevedibile che la stessa opponesse resistenza e tentasse di trattenere la borsa". Su questo assunto, la difesa dell'imputato lamentava, dunque, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 

Per la S.C., invece, non vi è alcun dubbio sulla qualificazione giuridica del delitto di rapina. Dalla dinamica dei fatti, in particolare, secondo la Corte emerge la puntuale valutazione del giudici del merito, che hanno messo in luce la circostanza che l'imputato aveva esercitato violenza nei confronti della donna, "proprio per vincerne la resistenza", al punto che la stessa veniva spintonata in avanti e cadeva per terra riportando traumi vari e fratture. Per cui, giudicando il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche congrui ed esenti da censure, la Cassazione ha dichiarato palesemente inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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