Prof. LUIGINO SERGIO 

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Per la suprema corte in caso di sinistro stradale è esclusa la responsabilità per il proprietario/concedente di un veicolo in leasing in assenza di copertura assicurativa

Nel caso in cui in un sinistro stradale venga coinvolto un veicolo che non abbia copertura assicurativa, concesso in locazione finanziaria, viene  esclusa la responsabilità solidale del proprietario/concedente, con quella del locatario e del conducente, poiché si instaura, ai sensi dell'art. 91, comma 2 e 196 del Codice della Strada, l'ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, in quanto soltanto chi utilizza il veicolo ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e di conseguenza la possibilità di impedire la circolazione.

Si ricorda che il contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1571 c.c., «è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo».

La locazione, ai sensi dell'art. 1571 c.c., è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, da cui nasce un diritto personale di godimento a vantaggio del conduttore; è contratto a prestazioni corrispettive (poiché a carico del conduttore vi è l'obbligo di pagare il prezzo) e a titolo oneroso, in quanto ogni parte interessata, per procurarsi un'utilità economica, sopporta un sacrificio patrimoniale.

Numerosi sono i rapporti che presentano caratteri comuni rispetto alla locazione, ma che da questa si distinguono quanto allo schema tipico, come il leasing, con il quale termine sono indicate alcune figure negoziali, contraddistinte dalla concessione in godimento di un bene mobile o immobile, verso un corrispettivo in denaro che va versato a scadenze periodiche.

Si distinguono tre forme principali di leasing: operativo, finanziario, lease back.

Nel leasing operativo, cui in genere si riconosce natura di contratto di locazione, il concedente, di solito la stessa impresa produttrice , mette a disposizione dell'utilizzatore un bene mobile, per lo più prodotto in serie, dietro il versamento di una canone periodico.

Nel leasing finanziario, una parte, detta concedente o locatore, si impegna a mettere a disposizione dell'altra, detta utilizzatore o conduttore, un bene mobile o immobile acquistato presso un terzo, detto fornitore, dietro il versamento di un canone periodico e con la previsione della possibilità per l'utilizzatore di acquistare il bene al termine della locazione pagando il cosiddetto riscatto.

Con il lease back, invece, il proprietario di un bene, mobile o immobile, aliena detto bene ad un soggetto che a sua volta lo concede in godimento al venditore dietro il pagamento di un canone periodico.

Allo schema di leasing finanziario si riferisce la categoria di locazione finanziaria contenuta nella L. 2 maggio 1976, n. 183,  Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80, art. 17, comma 2, il quale prevede che «per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito».

A sua volta, il d.lgs. 30 aprile 1993, n. 285, Nuovo codice della strada, all'art. 91, comma 2, prevede che «ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente, ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile»; mentre l'art. 196, comma 1, C.d.S., riguarda il principio di solidarietà e dispone che «per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo … o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà … ».

Ciò detto ed entrando nello specifico, si rileva che la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14635, depositata il 27 giugno 2014, ha esaminato un caso di risarcimento danni da circolazione stradale che vedeva convenuti, tanto il conducente, quanto il proprietario/concedente ed il locatario del veicolo coinvolto che risultava privo della necessaria assicurazione r.c.a..

La domanda di risarcimento danni era rigettata in primo grado, in quanto il Tribunale di Messina riteneva non adeguatamente provata la dinamica del sinistro; mentre in sede d'appello, era parzialmente accolta, con condanna della proprietaria/concedente, dell'utilizzatore e del conducente.

La Corte di Cassazione veniva investita dell'impugnazione promossa dalle parti in via principale ed incidentale, in particolare  al fine dell'esclusione della responsabilità del proprietario/concedente del veicolo coinvolto.

Passando all'esame del ricorso principale proposto dal proprietario/concedente dell'autoveicolo  coinvolto (la società di leasing), la ricorrente  riteneva che nella pronuncia di secondo grado vi fosse la violazione dell'art. 2054 c.c., comma 3, come integrato dall'art. 91, comma 2,  d.lgs. n. 285/1992 e, di conseguenza, si doleva della sua condanna al risarcimento dei danni, in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto affermare la sola responsabilità del locatario, in concorso con quella del conducente dell'autoveicolo concesso in leasing, escludendo quella del proprietario-concedente.

Ad avviso della Suprema Corte la doglianza è fondata e merita accoglimento poiché, come ha già avuto modo di statuire la Cassazione, «in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, cod.civ. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91, comma secondo, nuovo cod. strad. e 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell'art. 23, legge 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente il lesse (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione (Cass. n. 10034/2004, Cass. n. 947/2012)».

In definitiva, non disponendo più dell'autoveicolo, il proprietario/concedente non è in grado di poterne controllare la circolazione, fatto per cui nessuna responsabilità potrà essergli addossata per tali violazioni.

Secondo gli ermellini «… l'espressa previsione della sussistenza della responsabilità solidale del locatario con il conducente ai sensi dell'art.2054, terzo comma, del codice civile, contenuta nell'art. 91 del d.lgs. n. 285/1992, esclude quella del proprietario concedente, essendo alternativa ad essa in quanto si verte in materia di responsabilità per fatto altrui (del conducente, cioè) e la ratio della responsabilità in solido con quest'ultimo si fonda sulla relazione qualificata tra il soggetto da ritenersi responsabile e la cosa, relazione che, in caso di locazione finanziaria, concerne esclusivamente l'utilizzatore, e non anche il proprietario concedente, il quale non ha più il possesso del veicolo né la disponibilità giuridica e non è in grado di controllarne la circolazione».

Inoltre, a parere della Suprema Corte, elementi di segno contrario non possono trarsi neppure dalla circostanza che nella specie il locatario - utilizzatore sarebbe stato moroso nel pagamento dei canoni, dal quale fatto « … sarebbe derivato a carico della concedente l'onere di chiedere la restituzione dell'autoveicolo e di verificarne la copertura assicurativa … ».

Di conseguenza la valutazione dell'opportunità sul se e sul quando agire in giudizio, al fine di risolvere il contratto nei confronti del contraente moroso, appartiene al campo dei rapporti personali delle parti e costituisce una decisione rimessa alla valutazione discrezionale dell'altro contraente, non sindacabile da parte di terzi; e neppure vi è alcuna norma giuridica che obblighi il proprietario - locatore di un autoveicolo, concesso in leasing, di verificare che l'utilizzatore provveda ad assicurare il mezzo, rispondendone in proprio in caso di mancata copertura assicurativa. 

Per questi motivi la Corte di Cassazione, sez. III civile, 27 giugno 2014, n. 14635, in accoglimento del ricorso formulato dal proprietario/concedente, esclude la responsabilità per il proprietario/concedente di un veicolo in leasing, in assenza di copertura assicurativa r.c.a. e di conseguenza, in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, il responsabile, litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nell'azione diretta contro l'assicuratore è soltanto l'utilizzatore (lessee) e non il proprietario/concedente (lessor), al contrario di quanto accade in ogni altra forma di locazione.

Prof. Luigino SERGIO

già Direttore Generale della Provincia di Lecce


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