Il 18 febbraio scorso il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia. Il decreto intende fornire adeguate soluzioni ad alcuni problemi urgenti che ostacolano il servizio-giustizia ai cittadini e di disciplinare in maniera idonea le modalità di conservazione dei dati di traffico telefonico e via Internet ai fini della repressione dei reati, con particolare riferimento alle fattispecie criminose gravi. In particolare si intende assicurare la completa ripresa dell'operatività dei tribunali delle acque. La Corte costituzionale, infatti, ha stabilito che il Tribunale superiore delle acque non può deliberare nelle ipotesi di giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte abbia rimesso allo stesso gli atti per un nuovo esame. Inoltre, la stessa Corte, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. La decisione comporta la totale paralisi dei tribunali regionali, che non possono decidere alcunché, non essendo più possibile comporre i collegi giudicanti secondo le modalità previste dalla legge. Il decreto convertito, quindi, prevede la sostituzione nel collegio giudicante dei Tribunali regionali dei funzionari dell'ex Genio civile con esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati dal Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
, adottata su proposta del presidente della Corte d'appello. Analoghi problemi si pongono anche in ordine alla composizione del Tribunale superiore delle acque, pertanto, si è prevista un'analoga disciplina, investendo il presidente del Tribunale superiore del compito di proporre la nomina degli esperti.
Il decreto convertito interviene, inoltre, sulla disciplina relativa al trattamento dei dati personali, in ordine alla tenuta del traffico telefonico, nonché alla conservazione dei dati relativi ad Internet. Il termine di conservazione di trenta mesi, originariamente previsto per tutti i reati, rischia di non essere congruo allorquando le indagini hanno ad oggetto gravi fenomeni delittuosi, quali quelli della criminalità mafiosa o del terrorismo, che sovente implicano la necessità di accertamenti da compiersi a significativa distanza di tempo dai fatti delittuosi medesimi. Il decreto, in particolare, prevede che i dati siano conservati dal fornitore per il periodo ordinario di 24 mesi; questo termine è suscettibile di proroga
per ulteriori 24 mesi in presenza di indagini relative anche a reati di particolare gravità. Il decreto convertito prevede inoltre l'istituzione di posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato. In particolare nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte Suprema di cassazione, il quale sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, il quale, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il Presidente aggiunto della Corte dei conti, nonché il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti. Essi, rispettivamente, sostituiscono, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti ed il Procuratore generale della Corte dei conti. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto. L'avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il decreto interviene anche nell'ambito dei contratti di locazione finanziaria. Le ragioni dell'importanza per l'Italia del leasing finanziario sono in parte di tipo contingente, ma soprattutto di natura strutturale. Tra le ragioni strutturali assume particolare rilievo la ridotta dimensione delle imprese italiane e la loro scarsa capitalizzazione che rendono problematico l'accesso al credito bancario. Le caratteristiche del leasing consentono una concessione più rapida e meno restrittiva grazie al mantenimento dell'intestazione del bene in capo al concedente che evita, in caso di insolvenza, il ricorso al sistema giudiziario. In assenza di una disciplina organica della materia, fatta eccezione per alcuni aspetti fiscali e regolamentari, le interpretazioni giurisprudenziali hanno in più occasioni sancito l'applicazione in via analogica delle disposizioni esistenti. Ragioni di tutela dell'utilizzatore, e identità di ratio con le norme fallimentari in tema di riserva della proprietà e di finanziamenti bancari hanno reso indispensabile un chiarimento in via normativa dell'incertezza sul trattamento in sede concorsuale dei contratti di locazione finanziaria sia a carattere traslativo che di godimento, cui a questi limitati fini si equiparano. Il decreto è quindi volto a chiarire l'applicabilità, anche al contratto di locazione finanziaria stipulato da intermediari finanziari a ciò autorizzati, del principio della continuazione del rapporto in caso di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali.

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