Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

Prima di entrare nel merito della vicenda di cui si è occupato il Tribunale di Frosinone, nella persona del G.O.T. Avv. Daniela Possenti, provvedimento del giorno 17 GIUGNO 2014, e' bene fare una breve premessa sulla LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423 che ha previsto le 

misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.

L'art. 1 della Legge 1423/1956 (oggi trasfuso nell'art. 1 della L. 159/2011) indica tre categorie di soggetti cui possono essere applicati i provvedimenti di prevenzione: 

1) coloro che debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi; 

2) coloro che debba ritenersi vivano abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa; 

3) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. A tali soggetti, ove pericolosi per la sicurezza pubblica, l'art. 2 della medesima legge consente di applicare il foglio di via obbligatorio.

Bene fatta questa doverosa premessa vediamo quale è stato il percorso argomentativo, seguito da GOT di Frosinone, che ha portato poi all'assoluzione dell'imputato nei cui confronti era stato emesso un "foglio di via obbligatorio".

Il convincimento del giudicante sull'assoluzione dell'imputato si è basato sostanzialmente sull'esito dell'istruttoria dibattimentale; il teste escusso riferiva che aveva trovato l'imputato nel comune di Frosinone, nonostante lo stesso fosse destinatario della misura di prevenzione emessa dal Questore di Frosinone in data ----2011 e notificatagli in pari data.

Con il provvedimento del Questore veniva fatto divieto di fare ritorno nel Comune di Frosinone per un periodo di anni tre.

Dunque, non vi è dubbio che l'imputato si trovasse in un luogo in cui non doveva esserci perché destinatario di una misura di prevenzione ma l'incensuratezza dell'uomo e altri dettagli avevano convinto il giudice che il provvedimento meritava di essere disapplicato perché presentava elementi di criticità.

Nel provvedimento si dava atto che l'imputato

: " era stato sorpreso mentre si aggirava con fare sospetto in prossimità di obiettivi sensibili, per chiedere l'elemosina o forse per procacciarsi clienti, tale comportamento può far "presumere che si trovasse sul posto al verosimile scopo di commettere azioni criminose; considerato che detto territorio è da tempo strettamente vigilato dalle forze dell'ordine, essendosi verificata, con vivo allarme sociale una recrudescenza di reati".

Una motivazione simile e' apparsa subito illogica in quanto non è stato chiarito in maniera esaustiva come fosse collegabile la presenza in un luogo di una persona che mendica e/o si prostituisce e l'allarme sociale per la recrudescenza di reati; inoltre, non è stato ben motivato come una simile condotta potesse considerarsi pericolosa per la sicurezza pubblica.

Va ricordato che il provvedimento del Questore ha natura amministrativa ma ciò non toglie che il giudice penale possa intervenire per accertare che il provvedimento abbia conformità alla legge con riferimento ai parametri dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere. 

Va, altresì, rilevato che giurisprudenza (Cass. n. 28549 del 18.06.2008) ha fatto chiarezza stabilendo che : "per quanto riguarda l'eccesso di potere la cognizione del giudice penale può estendersi a tutte le figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa".

Logica conseguenza e' che nel caso di specie il provvedimento del Questore e' stato disapplicato perché presentava una motivazione stringata, forzata ed illogica.

Con riferimento, invece, al giudizio di pericolosità del soggetto e' sempre indispensabile motivare esattamente quali siano in concreto i comportamenti tenuti dal trasgressore tali da determinarne la pericolosità sociale e il conseguente rimpatrio con foglio di via obbligatorio; non è richiesta però la prova dell'effettiva commissione dei reati.

In tal senso si è recentemente espresso il T.A.R. Lombardia - Sede di Milano, Sezione III, con sentenza n. 432 del 12 febbraio 2014.

Sulla scorta di queste considerazioni il giudice onorario, ai sensi dell'art.530, II comma, c.p.p., ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste e di conseguenza il "F.V.O. e' stato annullato perché la motivazione non spiegava bene in quali atteggiamenti, posti in essere dal soggetto, fosse ravvisabile la pericolosità sociale.

Qui di seguito la sentenza.

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto

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Proc. N. ……………..  ……

Sentenza n.  ____/2014      ..

Depositata …….…………..

Irrevocabile il ……………..

N. ……………Reg. Esecuz.

N.  …………. Camp. Penale

Fatta scheda il ……… …….

 

Tribunale di Frosinone

Sezione penale

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone, sezione penale, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Avv. Daniela Possenti, nell'udienza del giorno 17 GIUGNO 2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

pubblicata mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni contestali, nel processo penale nei confronti di:

 

 

Libero

assente

 

Imputato

del reato p. e p. dall'art. 2 Legge 27.12.1956 n.  1423, perché sottoposta alla misura di prevenzione del rimpatrio con provvedimento emesso dal Questore di Frosinone in data 14 febbraio 2011 - notificatogli il 14 febbraio 2011, con la quale le veniva imposto il divieto di fare ritorno nel Comune di Frosinone per un periodo di anni tre, violava tale obbligo recandosi nel territorio di detto Comune il 14.5.2011, senza autorizzazione.

In Frosinone, il 14 maggio 2011;

 

con le conclusioni del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, di cui al verbale d'udienza.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto del -----.2012 la Procura della Repubblica di Frosinone citava a giudizio l'imputato dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in rubrica.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale veniva escusso il teste -----, le parti rinunciavano all'escussione degli ulteriori testi del P.M. ed il giudice revocava l'ordinanza ammissiva.

All'udienza 17.06.2014 si dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e si invitavano le parti alle conclusioni, come da verbale di udienza.

Veniva, quindi, pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.

Ritiene il Giudice che - all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta - non possa essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.

Il teste escusso ha dichiarato che in data ----- 2011 aveva trovato l'imputato nel comune di Frosinone, nonostante lo stesso fosse destinatario della misura di prevenzione emessa dal Questore di Frosinone in data ----2011 e notificatagli in pari data, con la quale gli veniva fatto divieto di fare ritorno nel Comune di Frosinone per un periodo di anni tre.

E' dunque certo che l'imputato si trovasse in un territorio dal quale era stato allontanato.

Nel caso in esame il citato provvedimento, anche in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, presenta caratteri di criticità, tali da far ritenere doverosa una sua disapplicazione.

L'art. 1 della Legge 1423/1956 (oggi trasfuso nell'art. 1 della L. 159/2011) indica tre categorie di soggetti cui possono essere applicati i provvedimenti di prevenzione: 1) coloro che debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che debba ritenersi vivano abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa; 3) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. A tali soggetti, ove pericolosi per la sicurezza pubblica, l'art. 2 della medesima legge consente di applicare il foglio di via obbligatorio.

Nel richiamato provvedimento si dà atto che il ----- è stato sorpreso mentre si aggirava con fare sospetto in prossimità di obiettivi sensibili, per chiedere l'elemosina o forse per procacciarsi clienti, tale comportamento può far "presumere che si trovasse sul posto al verosimile scopo di commettere azioni criminose; considerato che detto territorio è da tempo strettamente vigilato dalle forze dell'ordine, essendosi verificata, con vivo allarme sociale una recrudescenza di reati".

E' evidente che tale motivazione risulti viziata da illogicità e genericità, non comprendendosi (non essendo esplicitato) il rapporto fra la presenza in un luogo di una persona che mendica e/o si prostituisce e l'allarme sociale per la recrudescenza di reati, nonché da carenze gravi quanto ai motivi per cui lo stesso sia da considerarsi pericoloso per la sicurezza pubblica.

La conformità alla legge del provvedimento deve essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere. A prescindere dalla nota e ormai remota questione sulla natura del vizio della motivazione dopo la legge sul provvedimento amministrativo (per cui la più illuminata dottrina parlò da subito di trasformazione di tale vizio da eccesso di potere a violazione di legge), poiché la giurisprudenza ha chiarito che per quanto riguarda l'eccesso di potere la cognizione del giudice penale può estendersi a tutte le figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Cass. n. 28549 del 18.06.2008), ne consegue che nel caso in esame sicuramente la stringata, forzata ed illogica motivazione del provvedimento del Questore, deve comportare la disapplicazione del provvedimento stesso.

Peraltro, come recentemente statuito dal T.A.R. Lombardia - Sede di Milano, Sezione III, con Sentenza n. 432 del 12 febbraio 2014: "Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è una misura di polizia diretta a prevenire  reati piuttosto che a reprimerli e, dunque, presuppone sempre un giudizio sulla pericolosità del soggetto che va motivato con riguardo ai concreti comportamenti tenuti dal destinatario, pur non richiedendo le prove della effettiva commissione di reati".

Ne consegue che il F.V.O. è annullabile se la motivazione sulla pericolosità del soggetto è carente.

Di conseguenza l'imputato deve essere assolto poiché, difettando l'atto presupposto, il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, II comma,  c.p.p.,

assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Motivazioni contestuali.

Frosinone, 17 giugno 2014​

​       il Giudice

​Daniela Possenti    

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