E' principio oramai consolidato in giurisprudenza che in caso di risarcimento del danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale), come per le altre obbligazioni di valore, bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria. Lo ha ricordato la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16502 del 18 luglio scorso, occupandosi di una controversia concernente l'acquisto, da parte di privati, di un appartamento da apposita società di costruzioni. L'immobile presentava forti infiltrazioni di acqua e di umidità, poiché l'opera non era stata eseguita a regola d'arte, e i condomini convenivano dinanzi al Tribunale di Milano la società venditrice, la quale a sua volta imputava la responsabilità del vizio all'appaltatore e al direttore dei lavori, provvedendo a chiamarli in causa.

Accertati i vizi costruttivi in primo grado, gli stessi venivano ascritti sia alla responsabilità del venditore-committente che dell'appaltatore condannati in solido al risarcimento del danno in favore degli attori. La Corte d'Appello di Milano confermava integralmente le statuizioni di primo grado e le due società impugnavano la sentenza per Cassazione, sostenendo, oltre alla motivazione contraddittoria, l'errata rivalutazione del credito liquidato a favore dei danneggiati, trattandosi di obbligazione di valore.

La Cassazione è di avviso contrario, e pur cassando la sentenza impugnata, in ordine al primo motivo del ricorso (relativo alla nullità dell'atto di chiamata in causa per mancanza dell'avvertimento che in caso di mancata costituzione

si sarebbe incorsi nelle decadenze di legge), e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, ha affermato che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che: "il credito avente ad oggetto una obbligazione di valore (quale è l'obbligo di risarcire il danno aquiliano) deve essere liquidato in moneta esprimente il potere d'acquisto dell'epoca della liquidazione, non dell'epoca dell'illecito. Poiché, infatti, il risarcimento deve mettere il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, tale risultato non potrebbe mai essere raggiunto se nelle more tra l'illecito e la aestimatio del danno il denaro si fosse deprezzato". 

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