Quali sono le valutazioni che spingono il giudice ad emettere una sentenza di non luogo a procedere?

A questa domanda ha risposto la seconda sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 30899 depositata il 14 luglio scorso.

Chiamata a pronunciarsi sulla decisione del Gup di Avellino che dichiarava il non luogo a procedere in ordine al reato di estorsione continuata nei confronti del figlio adottivo di una coppia, il quale, con atteggiamenti aggressivi e minacce verbali costringeva i genitori a consegnarli continue somme di denaro, la S.C. ha colto l'occasione per sottolineare i criteri che spingono il giudice a pronunciarsi con la sentenza in parola.

Ha sottolineato, infatti, la Corte, che "il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza

di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate".

Da ciò deriva, pertanto, che "solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere".

Ritenendo che il giudice territoriale avesse "travalicato i principi sopraindicati spingendosi ad effettuare valutazioni sull'insussistenza del fatto che non era propri della fase processuale nella quale ha operato" e che, in ogni caso gli elementi probatori emergenti si prestassero a soluzioni alternative, la S.C. ha, quindi, annullato la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso.


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