L'11 febbraio scorso il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza. Il provvedimento introduce una disciplina speciale diretta a regolare le conseguenze dello stato di insolvenza delle grandi imprese, intervenendo nell'ambito di situazioni di crisi particolarmente rilevanti. Lo scopo della nuova normativa è quello di consentire un più rapido avvio e uno svolgimento accelerato delle procedure di gestione dello stato di insolvenza garantendo la efficace e razionale ristrutturazione dell'impresa e del gruppo in cui essa è inserita. In tale modo, alla garanzia dei creditori si accompagna l'obiettivo di conservare l'avviamento e la posizione di mercato dell'impresa, assicurando la ristrutturazione del passivo e l'eventuale dismissione delle sole attività non strategiche o non coerenti con l'oggetto principale dell'attività svolta dall'impresa. La disciplina previgente contenuta nel decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, non risulta adeguata, sia per la complessità delle fasi previste, sia per la caratterizzazione prevalentemente liquidatoria della procedura. In particolare, la fase preliminare di accertamento prevista dal citato decreto legislativo si svolge in un arco temporale di non meno di tre mesi (prorogabili fino a cinque), che crea uno stato di eccessiva incertezza sullo stesso avvio della procedura di amministrazione straordinaria e sulle modalità della sua attuazione.
Inoltre, nell'ipotesi della continuazione dell'impresa, finalizzata alla ristrutturazione, è assolutamente necessaria l'adozione di un provvedimento immediato, anche allo scopo di evitare l'avvio di molteplici e non coordinate iniziative dei creditori, in Italia e all'estero. Il provvedimento definisce i requisiti per l'ammissione alla procedura delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza, costituiti da: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a mille, da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro. Il decreto convertito regola l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, prevedendo una istanza motivata al Ministro delle attività produttive, con la contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale. L'ammissione è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive che valuta i requisiti e provvede alla nomina del commissario straordinario. Al commissario straordinario spettano anche i compiti attribuiti al commissario giudiziale di cui ala decreto legislativo
n. 270 del 1999. Il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo. Il tribunale, sentito il commissario, dichiara con sentenza lo stato di insolvenza. Il decreto legge convertito disciplina inoltre il programma di ristrutturazione redatto dal commissario straordinario e autorizzato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario presenta anche una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza. Qualora il Ministro delle attività produttive non autorizzi l'esecuzione del programma, e nel caso in cui non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato. Il Ministro delle attività produttive può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni e di aziende finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa e del gruppo. Il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo. Le azioni revocatorie possono essere proposte dal commissario straordinario anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso. Il decreto convertito prevede l'intesa del Ministro delle attività produttive con il Ministro delle politiche agricole e forestali per i provvedimenti autorizzatori, nel caso di imprese che operino nei settori connessi ai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.

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