Dott. Zulay Manganaro 

zulay.menotti@bluewin.ch

Nota di commento a sentenza Suprema Corte di Cassazione sezione III - Sentenza 11 giugno 2014, n. 13242

La sentenza che qui si annota si pronuncia sull'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. e, dunque, sul meccanismo della translatio iudicii, anche  laddove vi sia opposizione a decreto ingiuntivo e lo stesso sia dichiarato nullo per incompetenza del giudice che lo ha emesso.

Come è noto, la norma summenzionata e rubricata "Riassunzione della causa", dispone che se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine stabilito nell'ordinanza dal giudice e, in mancanza entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.  Sappiamo bene che l'ordinanza di cui parla la norma ha preso il posto della sentenza e i tre mesi fissati per la riassunzione sono il risultato di un termine dimezzato, ad opera della legge n.69 del 2009 (di razionalizzazione del processo civile) che manifesta gli sforzi volti a conferire veste di ordinanza ai provvedimenti che pronunciano sulla competenza. 

Con tale sentenza, Cassazione - fondamentalmente - riafferma  la ratio della norma insita nella volontà di evitare che l'attore si trovi costretto a proporre nuova domanda giudiziale e così avviare un nuovo processo, qualora risulti il giudice adito essere incompetente. L'istituto in essa contemplato può essere considerato una sorta di "meccanismo avente natura  conservativa", così C. Consolo in "Spiegazioni di diritto processuale civile", vol. II pag. 55 e ss. Succede, all'atto pratico, che alla stessa domanda giudiziale si permette di proseguire, venir trattata e decisa nel merito dal giudice competente,  dopo che il giudice incompetente l'abbia fatta, per così dire, traslare in via di riassunzione presso il giudice competente, a cura della parte più diligente. 

Attraverso questo sistema, il legislatore ha mostrato tolleranza e comprensione verso chi propone una domanda, nel complesso ambito della competenza ove proprio per l'articolata costruzione e suddivisione - può essere facile confondersi. Pertanto, ha agevolato l'attore risparmiandogli la riproposizione della domanda di fronte al giudice competente, dandogli la possibilità di porre in essere un atto endoprocessuale consistente - per l'appunto - nell'atto di riassunzione.

La translatio salva gli effetti processuali e sostanziali originari della domanda, ovviamente se sono rispettati i termini prescritti. La competenza, dunque, annoverata tra i presupposti processuali è si condizione di decidibilità della causa nel merito da parte del primo giudice, tuttavia non è condizione di validità poiché la sua mancanza non rende invalida la domanda. Al contrario, e questa sentenza lo conferma, la domanda proposta dinnanzi a giudice incompetente è valida ma non può essere da lui decisa nel merito. Necessita essere traslata davanti a giudice competente mediante la riassunzione.

Partendo dalla considerazione che sia attore che convenuto possano porre in essere la riassunzione, affrontiamo più da vicino i motivi che hanno originato la sentenza annotata.  

La vicenda da cui prendiamo le mosse è un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di una certa somma di denaro (euro  2.540,97) dovuta a titolo di canoni d'affitto. Il giudice di Pace di Pescara investito dell'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo (n.12/2003) dal titolare di un'attività commerciale (ristorante-pizzeria) emesso tramite ricorso monitorio (e il decreto ingiuntivo, abbiamo cognizione essere la forma più diffusa attraverso la quale il processo monitorio trova esplicazione) di una s.n.c., dichiara la propria incompetenza per materia annullando il decreto opposto e rimettendo dinanzi al  Tribunale di Pescara le parti per la prosecuzione del giudizio in cui l'opponente introduce una domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento di euro 50.000,00 o comunque cifra minore o maggiore accertanda, a titolo di risarcimento di danni derivati da ripetuti inadempimenti del contratto di locazione ad opera della s.n.c. concedente. La causa viene riassunta dall'esecutando, quindi parte più diligente, che si costituisce innanzi al Tribunale di Pescare. Tuttavia all'atto di costituzione, l'escusso eccepisce l'incompetenza per territorio del Tribunale destinatario in favore del Tribunale di Teramo nella cui circoscrizione ha sede la piccola impresa debitrice, vale a dire l'azienda oggetto di affitto. Anche stavolta, parte attrice riassume il giudizio.

La Suprema Corte postula  in relazione a tali passaggi, e dispone innanzitutto, che il primo Tribunale ignora il disposto dell'art. 45c.p.c., il quale contempla il conflitto di competenza. 

Come è noto, principio generale e fondamentale a cui si conforma il c.p.c. è che il processo, per quanto possibile, giunga a conclusione con una pronuncia sul merito. L'art. 44 non si sottrae a tale forza attrattiva e  deroga  al criterio in virtù del quale ciascun giudice è giudice in primo luogo della propria competenza secondo il canone della Kompetenz Kompetenz , nato in Germania in seno al dibattito sulla Costituzione federale del 1871 e definito per la prima volta da Hugo Böhlau. 

La regola che ne discende è che il provvedimento declinatorio della competenza sia vincolante per il secondo giudice - sia a livello di riconoscimento di competenza per quest'ultimo sia per quanto attiene la mancanza di competenza in capo al primo - solo per le incompetenze per valore e territorio semplice. Di conseguenza, a prescindere dal parere in merito del secondo giudice, ovvero ritenga egli il provvedimento esatto o meno, sarà obbligato a trattenere la causa presso di sé. Invece, nel riparto della competenza in base ai criteri della materia o del territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c., quindi nel quadro delle cosiddette incompetenze forti,  non sussiste un simile legame assoluto. 

Cosicché, in siffatte ipotesi, il giudice che investito della causa si ritenga a sua volta incompetente - pur non avendo libertà di giudizio e non potendo in autonomia dichiararsi a sua volta incompetente - può devolvere la questione alla Cassazione tramite una propria ordinanza e  - grazie a un regolamento di competenza definito "d'ufficio" -  invocare e ottenere una statuizione interpretativa in ordine all'esame del conflitto di competenza. Chiusa questa regressione necessaria ai fini della comprensione delle conseguenze provocate dal giudice che ha ignorato la portata dell'articolo 45 c.p.c., possiamo tornare ai transiti che si sono susseguiti nel processo sfociato nella sentenza qui esaminata.  La parte creditrice si costituisce, come già accennato, anche stavolta davanti al Tribunale di Teramo a favore del quale viene declinata la competenza.  Quest'ultimo, con sentenza febbraio 2006, dispone la trattazione della causa secondo i dettami e, perciò, secondo il rito profilato dall'art. 447-bis c.p.c.; rigetta la domanda riconvenzionale del debitore e accogliendo la domanda proposta con rito monitorio dal pretendente, condanna nuovamente il titolare dell'azienda oggetto di affitto, al pagamento della somma richiesta con decreto ingiuntivo, ovviamente aumentata di spese e ogni altra relativa.

La disposizione di cui all'art. 447-bis estende l'ambito di applicazione delle norme  proprie del rito del lavoro alle controversie in materia di locazione, comodato di immobili urbani e affitto di aziende. Trattasi di controversie  attualmente rientranti  nella competenza del tribunale, il quale dovrà deciderle proprio secondo il rito del lavoro per espresso richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 447-bis. Esso costituisce il procedimento ordinario rispetto a quelli di convalida di licenza o di sfratto. 

Sull'appello del debitore contro la sentenza del Tribunale di Teramo, la Corte d'Appello di L'Aquila si conforma alla decisione del precedente grado con sentenza aprile 2008. Il provvedimento della Corte d'Appello, viene impugnato con ricorso per Cassazione per differenti motivi, il primo dei quali denuncia violazione dell'articolo 2909 c.c., relativo al concetto di cosa giudicata sostanziale; una serie di articoli disciplinanti la competenza nonché altre norme dedicate al decreto ingiuntivo e all'opposizione al medesimo; violazione dello stesso art. 447-bis relativamente al rito adottato. Tutte trasgressioni rientranti nel motivo di ricorso per Cassazione ai sensi del numero 3 art. 360 c.p.c.

Punto nevralgico e oggetto della doglianza di questo primo motivo - che costituisce lo zoccolo duro di tutta la sentenza commentata e della massima che dalla stessa si estrae - è dato dal fatto che il giudice di merito illegalmente abbia  statuito in ordine a un ricorso per decreto ingiuntivo dichiarato nullo dal giudice che lo aveva emesso con sentenza passata in giudicato. 

Tale primo motivo disserta per cinque pagine postulando, sostanzialmente, che vi sia stato un errore procedimentale compiuto nelle diverse fasi, poiché una volta declinata la competenza del giudice di Pace, il giudizio riassunto non avrebbe più potuto vertere sul credito azionato con rito monitorio, restando preclusa - come dedotto nel terzo motivo - ogni possibilità di statuire sul merito di detta controversia, per "formazione di giudicato interno". Ciò che - in estrema sintesi - si vuol far valere è l'impossibilità di applicare il congegno della  translatio iudicii, come normalmente accade tramite la riassunzione davanti al giudice designato come realmente competente, nell'ipotesi in cui si dichiari incompetenza del giudice adito in via monitoria con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo proprio per difetto di competenza. Dunque, non può far seguito la translatio in un caso del genere, dovendo tutt'al più il giudice competente pronunciarsi sulla sola domanda riconvenzionale.

Posto che tale motivo viene respinto anche per totale mancanza di limpidezza, coordinamento delle varie norme e loro violazione coi molteplici quesiti proposti, di notevole riguardo è la linearità e la chiarezza con le quali la Suprema Corte attesta manifestamente privo di fondamento, il motivo che  ricostruisce la declinatoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.  La ricomposizione di tale lamentela  che la Cassazione esegue, si rifà al contenuto specifico dell'articolo 645 c.p.c. e al suo schema.

La sentenza in esame evidenzia e richiama l'attenzione su quella regola generale che - come anticipato poc'anzi - dispone che  la mancanza del presupposto processuale qui trattato e meglio la competenza, non sia causa di invalidità della domanda, come si ricava dal combinato disposto degli articoli 44 e 45 c.p.c.

La domanda resta valida eppure deve essere trattata dal giudice competente. A questo punto, la Suprema Corte si addentra in quello che può essere considerato il cuore del primo motivo di ricorso, formulando in termini rigorosi quanto inequivocabili una regola di giudizio volta a schiarire ulteriormente la portata e l'ambito di applicazione dell'istituto della translatio. Ora, l'art. 645 c.p.c. dà luogo all'apertura di un ordinario giudizio di cognizione pur nascendo da una opposizione a decreto ingiuntivo ed è proprio tale avvio ad imporre l'applicazione di detta regola ammettendo solo che il giudice dell'opposizione, vale a dire il medesimo giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, sia costretto a dichiararlo decaduto, in conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale, per evitare che altro giudice dichiarato competente abbia a pronunciarsi sul provvedimento emanato dal primo giudice.

Il motivo viene contraddetto, perciò,  in forza di un principio di diritto sovrastante la materia che permette, non solo di considerare pienamente legittima la decisione della Corte d'Appello bensì  di ricavare pure che la translatio possa trovare applicazione anche laddove il giudice autore del decreto non abbia dichiarato formalmente nullo il decreto emesso da giudice incompetente. In altre parole, la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dal giudice designato quale competente, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., determina in ogni caso caducazione del decreto. Tenendo sempre presente che la competenza è requisito indispensabile , "condizione di ammissibilità" del decreto.

La sentenza, testualmente, si esprime in questi termini: " La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.  - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 410 del 2005  - determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti ".  Ora, se il decreto è comunque caducato, la causa riassunta dinnanzi al giudice competente verterà non più - ovviamente - su quel provvedimento, piuttosto sulla pretesa azionata dal creditore.  La sentenza interpretativa di rigetto richiamata dalla Suprema Corte, in tema di procedimento monitorio, disponeva che l'incompetenza per territorio semplice, fuori dai casi contemplati dall'art. 28 c.p.c. puo' essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, dichiarando infondata la questione di  legittimità dell'art. 637 c.1 c.p.c., promossa dal Tribunale di Genova. 

In definitiva, ne discende che ove il giudice dichiaratosi incompetente non abbia provveduto inoltre ad asserire decaduto il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinnanzi al giudice competente  non investe ulteriormente la causa di opposizione oramai definita, nondimeno "soltanto la causa relativa alla  pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo". Ne discende che il giudice ad quem deve interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione, unicamente come domanda volta ad investirlo dell'accertamento dell'esistenza della pretesa vantata dal creditore.

Per quanto riguarda i precedenti giurisprudenziali conformi, tale sentenza avvalora  posizioni analoghe già adottate nelle pronunce di cui alle sentenze n. 16744/2009 e 16762/2012: la prima resa su sentenza della Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova il 17.5.2005, impugnata dall'Università degli Studi di Genova, la quale accoglieva l'opposizione all'esecuzione e dichiarava l'inefficacia del precetto intimato dal creditore. sulla base di decreti ingiuntivi emessi da giudice funzionalmente incompetente, come accertato con sentenza passata in giudicato in giudizio successivamente non riassunto; in maniera  analoga si era espressa la seconda  (come pure in tempi più risalenti, Cassazione n. 88/1969).

E' così che il motivo viene rigettato. Ed è proprio in quest'ultimo capoverso, nell'enunciazione di siffatto principio di diritto che si coglie - a sommesso parere di chi scrive - il più stretto intreccio, il più intenso momento di collegamento tra il meccanismo della translatio e l'andamento delineato dall'art.645 c.p.c.

Nel secondo motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1453 c.c., dell'art. 112 c.p.c. contenente il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e nuovamente di una serie di disposizioni sul decreto ingiuntivo e relativo procedimento. Fondamentalmente, la doglianza è avanzata per avere - erroneamente - il giudice accolto la domanda attorea in virtù della mutatio libelli di natura risolutiva della lite locatizia. La Cassazione ritiene inammissibile il motivo (anch'esso sviluppato su cinque pagine) per inosservanza dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Articolo che riguarda il contenuto del ricorso per Cassazione  e da cui si trae il principio di autosufficienza del ricorso stesso, in particolar modo dai punti nn.4 e 5 della medesima norma. Ora, il punto n. 6 chiede specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Si tenga presente che tutti gli elementi contenuti nell'elenco di cui all'art. 366 c.p.c. sono richiesti "a pena di inammissibilità".

In mancanza di detto requisito a cui si aggiunga che vengono richiamati motivi senza, tuttavia, riproduzione diretta o indiretta del loro tenore, e senza traccia dei punti in cui l'appello possa essere esaminato, si ritiene il motivo numero due inammissibile, poiché la Corte non è posta in grado di comprendere il senso o verificarlo in ordine all'effettiva appartenenza dei termini a quanto devoluto al giudice d'Appello .

Anche il terzo motivo elenca una serie di norme violate ai sensi del n. 3 ex   art. 360 c.p.c., accusando il ricorrente una lesione del diritto al contraddittorio per avere il giudice, erroneamente, ritenuto ammissibili le due riassunzioni del giudizio che per contenuto e conclusioni non erano, invece, idonee al raggiungimento dello scopo.  Ancora una volta, il motivo disserta per tre pagine e si addentra  in un miscuglio di vizi di violazione di norme senza congiungerli all'intestazione che li reca e indicando pure l'articolo 50 c.p.c. del quale tuttavia non si trova impronta nelle argomentazioni di questo terzo motivo.

E parimenti in questa sede, la Suprema Corte ritiene il motivo inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c. n. 6, tralasciando il dubbio di ammissibilità ai sensi dell'articolo 366-bis c.p.c, norma abrogata dalla legge 69/2009 per lasciare posto al filtro di ammissibilità del ricorso secondo i dettami dell'art. 360-bis. L'istituto, introdotto dal d.lgs. 40/2006, trovava la sua ratio  nell'intento di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, fornendo una sorta di collaborazione alla funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione. Ulteriormente difettano indicazioni in merito ai punti se e dove la questione fosse stata sottoposta all'attenzione del giudice d'Appello, aggiungendo che il contenuto del ricorso per Cassazione deve riproporre questioni che se relative al giudizio di primo grado devono essere state mantenute attive sia in primo grado che in sede di appello. In caso contrario, come ben si sa, esse non possono essere nuovamente proposte con ricorso per Cassazione, salvo si tratti di questioni proponibili in ogni stato e grado del giudizio. Finanche questo terzo motivo è dichiarato inammissibile.

Ora, il quarto motivo lamenta violazione di alcune norme specificamente attinenti la locazione e aventi sede nel codice civile. Oltre al mancato rispetto del numero 3 dell'art. 360, stavolta si invoca pure il numero 5 per essere state le questioni qui addotte motivate in modo carente ai sensi di detta disposizione, trattandosi al contrario di punti decisivi della controversia. 

Il punto principale dei cinque quesiti di diritto, attiene - evidentemente - al rigetto della domanda riconvenzionale del ricorrente per mancanza di prova dei suoi fatti costitutivi. E', dunque, nuovamente  considerato inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c. n.6.

Il ricorrente sostiene di aver già prodotto una serie di documenti presso il giudice di Pace. Purtroppo, di questi non  si accenna  al disposto  né si dimostra o attesta se essi siano stati mantenuti nel corso del giudizio ed eventualmente riprodotti anche in seno al giudizio di legittimità; non si riproduce il contenuto di una prova testimoniale  (non troppo bene specificata) e neppure quello di un interrogatorio formale davanti al Tribunale. Altra pesante lacuna, riguarda il modo in cui nel giudizio di primo grado fossero  state approfondite e trattate le istanze istruttorie nonché l'analisi dei documenti, e come le une e gli altri fossero stati decisi nel merito della causa. Da ultimo,  si riporta in modo approssimativo il contenuto dell'atto di appello senza organizzazione tra una parte e l'altra e senza individuare ove l'atto di appello fosse stato esaminato e prodotto.

Basilarmente, non si evidenzia in alcun modo quali questioni fossero state sottoposte al giudice d'Appello e quali documenti allo stesso fossero stati devoluti. Considerato inammissibile anche quest'ultimo motivo, il ricorso è conclusivamente rigettato.

Molto schematicamente, sappiamo che il giudizio di opposizione proposto entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo da parte del debitore apre un processo a cognizione piena considerato solo eventuale, poiché in effetti, il suo avvio dipende solo dalla volontà del debitore. Il giudizio, dunque, si svolge nelle forme ordinarie e il giudice su richiesta di parte può o concedere - già in prima udienza e con ordinanza non impugnabile - efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo (se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di "pronta soluzione" o, in alternativa, sospendere sempre con ordinanza non impugnabile - per gravi motivi - l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo già nascente accompagnato da formula esecutiva. Sì, quindi, fase eventuale rimessa a una potenziale azione del debitore ingiunto che voglia impedire il formarsi di un giudicato a sé sfavorevole, ma pur sempre non autonomo. Da vedere come una sorta di proseguo e conversione di un procedimento a cognizione sommaria in una fase a cognizione piena. 

Elemento di affinità col dispositivo di cui all'art. 50 c.p.c. è rappresentato dal fatto che anche con la translatio la riassunzione non comporta costituzione di un nuovo rapporto processuale ma (trasferimento e) proseguimento del rapporto originario.

Dott. Zulay Manganaro

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