Avv. Stefania A. Pedà - stefania.peda@live.it

Ripetutamente messo alla porta, ancora una volta l'anatocismo bancario viene fatto entrare "dalla finestra" dal Governo di turno. 

Non sufficientemente soddisfatti delle disposizioni già presenti in seno alla Legge di stabilità 2014, ad appena sei mesi dalla sua entrata in vigore, si è sentita l'esigenza di provvedere in maniera più incisiva sul tema, con lo strumento normativo preposto alle questioni di maggiore "necessità ed urgenza".

L'annosa questione dell'imputazione di interessi sugli interessi rimbalza come una pallina da ping pong tra le aule delle Corti giurisdizionali e quelle legislative. Ma tra i due contendenti, il cittadino esce comunque sconfitto.

Ed infatti, la liquidazione degli interessi operata dalle banche determina l'inclusione nel conto corrente di un debito per interessi, con notevole costo per il correntista.

Tra le novità, il decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 consentirebbe la contrattualizzazione di interessi anatocistici con capitalizzazione non inferiore ad un anno.

Ma già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sul tema, si erano pronunciate con sentenza n. 21095/04, a cui si sono poi uniformate le successive sentenze delle Corti di merito, nonché la Corte di Cassazione Sez. Civile nel 2011 (sent. n. 9695/11).

In quell'occasione, il Supremo Collegio aveva dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche che prevedessero la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi, poiché in contrasto con la cadenza temporale rilevabile dall'art. 1284 codice civile, che prevede, invece, la cadenza annuale.

Peraltro, la Corte -in parte motiva- riprendeva la pronuncia della Corte Costituzione n. 425/2000, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, 3° co., del d.lgs. n. 342/99, con cui si era tentato di far sopravvivere le clausole anatocistiche stipulate prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 2000 sulla trasparenza bancaria.

Ed infatti, si era stabilito che suddette clausole erano da considerare nulle, poiché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché fondate su mere prassi.

Ciò, peraltro, che non appare affatto chiaro nel d.l. n. 91/14 è la previsione di una contrattazione relativa ad interessi anatocistici non ancora scaduti, purchè comunque maturati nell'arco temporale non inferiore all'anno.

Quanto sopra è in netto contrasto con l'art. 1283 c.c., che si riferisce chiaramente ad interessi scaduti. 

Ed ancora, in tema di imputazione degli interessi, diversamente a quanto stabilito in precedenza, ora la stessa non verrebbe effettuata prima su interessi e spese e poi sul capitale, così come disposto dall'art. 1194 c.c..

Si tornerebbe, infatti, all'antico regime della prevalenza della prassi bancaria sulla norma codicistica, per cui gli interessi anatocistici verrebbero imputati contestualmente a capitale, interessi e spese.

Vecchio e nuovo si mescolano nel tentativo di creare dei salvagenti per le banche, lasciando i risparmiatori alla deriva.

E mentre l'Italia affonda inesorabilmente, i nostri governanti si dividono tra quelli che piazzano di nuovi e più appuntiti iceberg e quelli che-impassibili- continuano a suonare il violino. 

Avv. Stefania A. Pedà - Foro di Reggio Calabria

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