Ha diritto al risarcimento del danno il lavoratore che risulti affetto da ernia del disco qualora si dimostri che tale patologia sia intervenuta a causa di manovre pensanti che ha dovuto compiere nello svolgimento delle proprie mansioni.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 13954 del 19 giugno 2014 chiarendo che si è in presenza di una causa di servizio anche  nel caso in cui ci siano altri fattori causali che potrebbero aver determinato la patologia.


Come spiega la corte, sulla base del principio dell'equivalenza delle condizioni, va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche indirettamente alla produzione dell'evento danno.


Questo significa che la contemporanea presenza di altre cause potenzialmente idonee a determinare la patologia non esclude il diritto al risarcimento. 

In altri termini il lavoratore deve solo dimostrare una connessione con il lavoro  a prescindere dall'eventuale presenza di altre concause.


Sotto il profilo probatorio, la stessa Corte di Cassazione in una precedente sentenza (la n. sentenza 22865/2013)  aveva spiegato che nel caso di patologie "aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio".



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