Avv. Francesco Pandolfi - Esperto in diritto militare

Con riferimento alla sospensione cautelare in dipendenza di procedimento penale, il T.A.R. Emilia Romagna ( sentenza n° 146/14 ) ha posto il principio in forza del quale ai sensi dell'articolo 97 comma 3 T.U. degli impiegati civili dello Stato ( d.p.r. n° 3/57 ), applicabile a tutti i dipendenti inclusi i militari ( T.A.R. Roma, sez. II, 06/06/2013, n. 5638; Cons. Stato, sez. IV, 13/06/2013, n. 3279 ), il provvedimento sanzionatorio deve intervenire nel termine massimo di 270 giorni ( 180 + 90 ) dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello e non dalla conoscenza della stessa da parte dell'amministrazione ( come nel diverso caso di sentenza di condanna ), trattandosi di sentenza di proscioglimento.

Nel caso di specie, ricorre al Tar competente un Carabiniere per l'annullamento della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. xxxxxx48 prot. datata xxxxxxx con cui il capo del I reparto Ufficio Personale ha irrogato al predetto la sanzione della sospensione disciplinare dal servizio per mesi due, con contestuale detrazione di anzianità ai sensi dell'art. 7 legge 01.02.1989 n.53, dell'atto di accertamento disciplinare della Regione Carabinieri Lombardia.

Il ricorrente, all'epoca dei fatti in servizio presso il raggruppamento elicotteri carabinieri di xxxx, riferisce di avere pendenti numerosi ricorsi al Tar concernenti alcuni provvedimenti presi dall'amministrazione nei suoi confronti.

Con il presente ricorso ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con la quale l'amministrazione gli ha inflitto la sanzione della sospensione disciplinare dal servizio per mesi due, con contestuale detrazione di anzianità, mentre era in servizio presso la sede di xxxx.  Il provvedimento è stato emanato a seguito della segnalazione all'autorità prefettizia, dopo essere stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti, per essersi rifiutato di riferire circostanze utili all'identificazione della persona che gli aveva ceduto la sostanza stupefacente e dopo una sentenza della corte d'appello di Bologna di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di favoreggiamento personale, inflittagli dal tribunale di Ravenna.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Giudice: "…omississ….il ricorso è fondato con riferimento alle violazioni procedimentali dedotte con i motivi aggiunti notificati, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte; la sentenza della Corte d'Appello che ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di favoreggiamento, è divenuta irrevocabile in data 17 dicembre 2004 e ciò non è contestato dall'amministrazione. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 97, comma terzo, del testo unico degli impiegati civili dello Stato ( D.P.R. n. 3 del 1957 ), applicabile a tutti i dipendenti, inclusi i militari (T.A.R. Roma, sez. II, 06/06/2013, n. 5638; Cons. Stato, sez. IV, 13/06/2013, n. 3279 ), il provvedimento sanzionatorio sarebbe dovuto intervenire nel termine massimo di 270 giorni (180 + 90) dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello e non dalla conoscenza della stessa da parte dell'amministrazione (come nel diverso caso di sentenza di condanna), trattandosi di sentenza di proscioglimento….il ricorso è, altresì, fondato con riferimento alla dedotta violazione dell'articolo 120 del testo unico degli impiegati civili dello Stato il quale prevede che il procedimento disciplinare si estingue qualora siano trascorsi 90 giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto venga posto in essere".

Nel caso in esame la contestazione addebiti è stata notificata in data 11 maggio 2005 mentre la sospensione dal servizio, che costituisce il secondo ed ultimo atto del procedimento è stato emanato in data 15 settembre 2005 e notificato all'interessato in data 22 settembre 2005 e quindi ben oltre il termine di 90 giorni ( il suddetto termine di 90 giorni non risulta rispettato neppure considerando la nota del 9 settembre 2005 in cui il Ministero ha ritenuto di non deferire il militare alla Commissione di disciplina o il rapporto finale dell'accertamento disciplinare del 23 maggio 2005 ).

Per tali ragioni di carattere procedimentale, il Tar ha ritenuto di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato di irrogazione della sanzione disciplinare.

Nel contesto, ha invece dichiarato inammissibile l'impugnativa dell'atto di accertamento disciplinare della Regione Carabinieri Lombardia nei confronti del Carabiniere scelto, comunicato con lettera del xxxxx005 n. 222222, trattandosi di atto privo di carattere provvedimentale. 

Avv. Francesco Pandolfi  - diritto militare, diritto amministrativo

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