di Paolo M. Storani - Nella febbrile attesa - mancano appena quattro giorni alla fatidica data - di un verdetto che comunque condizionerà l'evoluzione della liquidazione del danno nel nostro Paese, siamo lieti di presentare ai visitatori di LIA Law In Action un contributo inedito della Prof.ssa Patrizia Ziviz, annoverata tra i maggiori esperti continentali in tema di danno non patrimoniale e ... dintorni, nonché pioniera del danno esistenziale; ricordiamo che le Sezioni Unite si riuniranno il 17 giugno 2014 ed avranno come Relatore il Dott. Giuseppe Salmè; Vi auguriamo buona lettura, ringraziando sentitamente Patrizia per il saggio.

PERDITA DELLA VITA  COME DANNO-CONSEGUENZA

di Patrizia Ziviz

 

Mancano pochi giorni al pronunciamento delle Sezioni Unite, chiamate a valutare il contrasto di giurisprudenza emerso in Cassazione in punto di risarcibilità del danno da perdita della vita, dopo l'innovativa presa di posizione sancita dalla Terza Sezione in gennaio (Cass. civ. 23 gennaio 2014, n. 1361, rel. Scarano). In attesa del verdetto dei giudici di legittimità, qualche breve notazione può essere formulata con riguardo alle indicazioni che emergono, in tale pronuncia, a sostegno della posizione favorevole a riconoscere la tutela risarcitoria per un pregiudizio del genere.

            Ogni valutazione, a tale riguardo, va formulata alla luce di quell'opzione di fondo alla quale si allinea la sentenza

, che concerne il rispetto delle coordinate generali che risultano attualmente applicate in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. Benché non siano mancati autorevoli suggerimenti circa la necessità di abbandonare le categorie consuete laddove si tratti di affrontare tale spinosa questione, evocando la necessità di guardare alla perdita della vita sotto la prospettiva (non già del danno patito dal soggetto deceduto, bensì) del pregiudizio patito, più in generale, dalla collettività (v. Lipari, Danno tanatologico e categorie giuridiche, in Riv. crit. dir. priv., 2012, 523), il cambio di rotta da parte della Cassazione viene calato nel quadro della ricostruzione sistematica operata dalle Sezioni Unite del 2008. La sentenza
n. 1361/2014 riconosce, con una posizione senz'altro condivisibile, come alla base dell'attuale sistema si ponga il fondamentale principio secondo cui "solamente il danno conseguenza è risarcibile, non anche il danno evento". E' alla luce di tale indicazione, allora, che va valutato il percorso interpretativo imboccato dai giudici di legittimità per affermare la risarcibilità, in capo alla vittima deceduta, di un danno corrispondente alla perdita della vita.

Il nodo problematico da sciogliere riguarda, quindi la necessità di non sovrapporre lesione e danno. Per superare questo ostacolo concettuale - contro il quale, in passato, è venuto ad infrangersi il riconoscimento della tutela risarcitoria a favore di chi patisca la perdita della vita, sulla base della constatazione che il soggetto deceduto non è più in grado di patire compromissioni di sorta, se non per l'eventuale periodo, più o meno ampio, di sopravvivenza seguito alla lesione: né conseguenze non patrimoniali (siano esse biologiche, morali o esistenziali), né patrimoniali -  la S.C. ha ritenuto necessario introdurre un'eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza. A conferma del mantenimento dei capisaldi dell'attuale sistema, si afferma in ogni caso che il risarcimento di un danno da perdita della vita configurato quale danno-evento non verrebbe a rivestire una funzione meramente punitiva, propria della sanzione penale; al contrario, rimarrebbe intatta la funzione compensativa "pienamente assolta dall'obiettiva circostanza che il credito alla vittima spettante per la propria vita a causa dell'altrui illecito accresce senz'altro il suo patrimonio ereditario".  La sentenza n. 1361/2014 si affretta, peraltro, a precisare l'impatto necessariamente limitato di una simile eccezione, in quanto - ove la lesione venga a interessare altri diritti inviolabili - ribadisce che "il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo".

Pur in presenza di qualche voce favorevole, la gran parte dei commentatori della sentenza non ha mancato di manifestare forti perplessità quanto alla percorribilità di un simile disegno. Si tratta di dubbi che meritano di essere condivisi, in quanto assai debole appare l'argine che la suddetta pronuncia mette in campo per limitare l'eccezione al principio di irrisarcibilità del danno-evento al caso di lesione del diritto alla vita. Non si comprende, infatti, perché mai l'attribuzione di una somma che va ad incrementare il patrimonio della vittima assolverebbe ad una funzione compensativa, mentre ciò non accadrebbe in caso di lesione di altri diritti inviolabili. A maggior ragione, infatti, in quest'ultima ipotesi verrebbe in gioco la soddisfazione della vittima, in quanto la stessa si troverebbe a godere direttamente dell'incremento patrimoniale; che, invece, nel caso di decesso viene ad essere trasmesso agli eredi. E' chiaro, pertanto, che applicando un simile disegno si pongono le basi per un inevitabile ritorno, di carattere più complessivo, alla teoria del danno-evento, tale da comportare un sostanziale rovesciamento del sistema attualmente applicato. 

Nella teoria formulata dalla sentenza 1361/2014, emergono del resto delle contraddizioni interne. Infatti, si afferma che ciò che si risarcisce - in caso di perdita della vita - è la lesione in sé considerata, ma nel contempo si pone in evidenza la necessità di procedere ad una liquidazione differenziata di tale pregiudizio, correlata alla specifica situazione della vittima. Ora, se il danno viene inteso quale lesione, non sembra possibile affermare che il bene vita riveste un valore differente, a seconda della vittima presa in considerazione.

Per muovere una critica a tale ricostruzione, il punto fondamentale da sottolineare è che, in caso di lesione di un diritto che verte su un bene immateriale, non è l'alterazione del bene a costituire danno, ma esclusivamente le conseguenze dalla stessa scaturenti. Si tratta, quindi, di interrogarsi su quelle che sono le compromissioni innescate dalla lesione del bene vita in capo alla vittima. Una prima constatazione è che il danno non è incarnato dalla morte: la quale, semmai, è l'evento che determina la lesione del diritto alla vita. Come già segnalato in passato in dottrina, si tratta di valutare - sul piano logico-giuridico, e non già temporale - quali siano gli effetti di tale lesione.

Da questo punto di vista, un'indicazione fondamentale può essere ricavata dalle indicazioni che si ricavano in materia di perdita di chance di sopravvivenza. Non si tratta però - come indica la sentenza 1361/2014 - di riproporre lo schema applicato in campo patrimoniale e ipotizzare l'esistenza di un bene (diverso dal bene vita), rientrante nel patrimonio della vittima, configurato quale "aspettativa di vita media".  L'analisi delle logiche applicate nel campo specifico della perdita di chances di sopravvivenza (v. Ziviz,  Riflessioni sulla perdita di chances di sopravvivenza, in Resp. civ. prev., 2014, 242 ss.) consente di porre in luce come, in quel settore, le opportunità di sopravvivenza mal si prestano ad essere rappresentate come un bene autonomo; oggetto della lesione risulta, in effetti, un interesse di carattere personale, il quale non appare suscettibile di proiettarsi su bene - ancorché di carattere immateriale - distinto dallo stesso. Non emerge, quindi, la possibilità di enucleare, sia pure nei termini di costruzione puramente intellettuale, l'esistenza di un'entità a sé stante, ascrivibile al patrimonio del soggetto. A venire in rilievo è piuttosto, la menomazione di una capacità dell'individuo, che appare correlata al godimento del diritto alla vita: ad essere compromessa è, cioè, l'attitudine alla sopravvivenza. Viene in evidenza, cioè, una capacità dell'individuo, la cui alterazione rappresenta un pregiudizio per la vittima (allo stesso modo in cui una lesione della salute può essere tale da influenzare negativamente la capacità lavorativa generica dell'individuo, che come tale incarna un aspetto peculiare del danno biologico).

Proiettando tale ricostruzione su scala più generale, si tratta di affermare che una tutela risarcitoria andrà garantita a fronte dei casi in cui tale attitudine/capacità del soggetto sia stata definitivamente compromessa dall'illecito (determinando la morte della vittima). In buona sostanza, si tratta di accogliere l'idea che il pregiudizio che consegue all'evento-morte è rappresentato dalla distruzione della capacità di sopravvivenza dell'individuo. Non si tratta, com'è evidente, di un danno futuro, bensì della distruzione di un "potenziale" di cui la persona gode in un determinato momento: un'attitudine, questa, che varia per ciascun soggetto, in quanto  risulta influenzata dall'età, dal sesso e dalle condizioni di salute del danneggiato.

             Una configurazione del genere permette di collocare anche il danno da perdita della vita nel quadro dell'attuale sistema risarcitorio, senza che si manifesti la necessità di introdurre pericolose eccezioni. In questa maniera, si  può completare in maniera armoniosa il quadro della tutela della persona, attraverso un'indicazione la cui sostenibilità economica appare assai meno drammatica di quanto da taluno ipotizzato. In effetti, anche nella situazione attuale la perdita della vita trova accoglimento: soltanto che viene veicolata in maniera - capricciosa e casuale - entro lo schema del danno terminale, per cui non viene riconosciuta a tutte le vittime, ma soltanto a quella parte di esse per le quali  si ravvisa un intervallo di sopravvivenza ovvero l'esistenza di uno stato di lucida consapevolezza durante l'agonia. Come già a suo tempo osservato dalla Cass. 21976/2007, accogliere il ristoro del danno da perdita della vita impone di rivedere l'intera materia del danno da morte, non potendo lo stesso essere sommato con i danni terminali "conseguenti a periodi anche brevi di sopravvivenza: danni la cui liquidazione è palesemente attribuita in considerazione della ritenuta impraticabilità dell'altra e più radicale soluzione".  A tali pregiudizi, attualmente liquidati ad una parte delle vittime, andrebbe a sostituirsi il danno da perdita della vita, garantito a tutte le vittime di un illecito mortale, assicurando così una definitiva razionalizzazione del sistema risarcitorio.


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