Legittima la distanza minima di 500 metri delle slot machine da scuole, chiese e impianti sportivi. È questa l'interpretazione fatta dal Tar Lombardia, sezione di Brescia, nella sentenza n. 276 del 15 maggio 2014, del decreto legge Balduzzi (d.l. n. 158/2012 convertito, con modificazioni, in l. n. 189/2012). 

Secondo il giudice amministrativo, l'imposizione delle zone "di rispetto" trova fondamento giuridico nello stesso decreto finalizzato a prevenire i fenomeni di ludopatia e alla lotta contro il gioco d'azzardo, attraverso i limiti posti nelle aree ritenute più sensibili e a rischio compulsione, poiché frequentate dalle fasce più sensibili, come i giovani e gli anziani. 

Pertanto, considerato che l'ordinamento affida all'autonomia decisionale delle Regioni la tutela della salute e in quest'ambito, le misure da adottare contro la ludopatia, ritenuta una vera e propria malattia, devono ritenersi legittimi i criteri distanziali fissati dagli enti locali per la collocazione delle macchinette da gioco in determinati luoghi sensibili, come le scuole, le chiese e gli impianti sportivi. 

Oltre alla Lombardia, anche la Toscana e la Puglia hanno dettato le medesime distanze di 500 metri per la collocazione delle slot machine dai suddetti luoghi, mentre le prescrizioni risultano ridotte per l'Abruzzo e la provincia autonoma di Bolzano, dove l'off limits scende a 300 metri


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