Il principio generale in materia di rapporto tra giudicato caducatorio e riesercizio del potere amministrativo è quello, per cui, a seguito dell'adozione di una statuizione demolitoria (soprattutto ove incidente su un interesse c.d. "pretensivo", volto, cioè, al rilascio di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato), la potestà di provvedere viene restituita nuovamente all'Amministrazione perché essa si ridetermini.
 Come sottolineato da lucida e qualificata dottrina, il principio di continuità dell'azione amministrativa e la tendenziale "inesauribilità" del potere esercitato comporterebbe, in teoria, che l'Amministrazione possa (e debba) riprovvedere in relazione alla "res" attinta da un giudicato annullatorio.


E' ben ovvio, tuttavia, che, potendo, in teoria, l'Amministrazione pronunciarsi un numero di volte in via di principio infinito sullo stesso affare, ove questa ogni volta ponesse a sostegno del "nuovo" provvedimento fatti "nuovi" (in quanto non precedentemente esaminati), verrebbe vanificata la portata accertativa e soprattutto conformativa delle decisioni del G.A.

Ogni controversia sarebbe destinata, in potenza, a non concludersi mai, con un definitivo accertamento sulla spettanza - o meno - del "bene della vita".
 Tuttavia - hanno rilevato la giurisprudenza e la dottrina - occorre che la controversia fra l'Amministrazione e l'amministrato trovi ad un certo punto una soluzione definitiva. Occorre dunque impedire che l'Amministrazione proceda più volte all'emanazione di nuovi atti, in tutto conformi alle statuizioni del giudicato, ma egualmente sfavorevoli all'originario ricorrente, in quanto fondati su aspetti sempre nuovi del rapporto, non toccati dal giudicato.

Interrogandosi su come conciliare dette opposte esigenze, rappresentate dalla garanzia della inesauribilità del potere di amministrazione attiva e dalla portata cogente del giudicato, il punto di equilibrio è stato individuato in via empirica dalla giurisprudenza imponendo all'Amministrazione - dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo - di esaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per sempre, tutte le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili prima non esaminati (CdS, Sez. VI, 09-02-2010, n. 633; Cds, sez. V, 06-02-1999, n. 134).

Quest'ultimo appare un equo contemperamento (o quantomeno il migliore che sia stato sinora individuato) tra esigenze all'apparenza inconciliabili: la "forza" della res iudicata e la stessa funzione ed utilità di quest'ultima, la continuità del potere amministrativo ex art. 97 della Costituzione ed il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 della Costituzione medesima.
 Pertanto, se la prima rieffusione del potere è tendenzialmente "libera", le eventuali ulteriori valutazioni che seguano ad un giudicato demolitorio non possono giovarsi di materiale cognitivo prima non esaminato, né fondarsi su motivazione "diversa".

Nell'ordinamento italiano, per costante elaborazione pretoria, non trova quindi riconoscimento la teoria del c.d. "one shot" (viceversa ammessa in altri ordinamenti), in forza della quale l'Amministrazione può pronunciarsi negativamente una sola volta, facendo in detta occasione emergere tutte le possibili motivazioni che si oppongono all'accoglimento dell'istanza del privato.

Tale principio risulta "temperato" nel nostro sistema, accordandosi all'Amministrazione due chance: si ritiene che l'annullamento di un provvedimento amministrativo a carattere discrezionale, che ha negato la soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo, non determina la sicura soddisfazione del bene della vita, ma obbliga semplicemente l'amministrazione a rinnovare il procedimento tenendo conto della portata conformativa della sentenza (ex multis, T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 23-04-2009, n. 4071).


dott. Filippo De Luca

Cultore della materia in diritto amministrativo - Università di Ferrara

Specializzato nelle professioni legali

Abilitato all'esercizio della professione forense

filippodeluca86@gmail.com

http://www.studioassociatodeluca.it


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