Dott.ssa Martina Tosetti

Con la sentenza n. 23013 del 6 maggio 2014, depositata il 3 giugno 2014, la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione nei confronti di due maestre di un asilo milanese, ritenute colpevoli di aver maltrattato i bambini affidati alle loro cure, con condotte di aggressione abituali e reiterate.

Quanto alla contestata abitualità delle condotta, in primo luogo, il giudice di legittimità ha rilevato come "l'indicazione degli elementi della fattispecie contenuti nella sentenza, ove si richiama la diffusione delle condotte violente in danno dei molti minori affidati alle ricorrenti, desunta sia dai segni fisici rilevati, che dagli anormali comportamenti reattivi osservati sui piccoli, forniscono indicazione univoca sull'abitualità delle aggressioni (...), in assenza della quale sarebbe stato impossibile registrare i richiamati effetti delle violenze, stante la tenerissima età delle vittime, che non erano in grado di esprimersi verbalmente".


Quanto al trattamento sanzionatorio, poi, sotto il duplice aspetto della quantificazione in concreto della sanzione da infliggersi e del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, la Suprema Corte - nella sentenza in esame - ha ritenuto inammissibili i ricorsi delle maestre, diretti ad ottenere uno sconto di pena per la concessione delle circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti.

Ritenuto che, in punto di determinazione in concreto della pena, la legge attribuisce al giudice di merito ampia discrezionalità determinativa, regolata dal rispetto dei limiti edittali previsti dal legislatore e dall'obbligo di motivazione, ad avviso della Sesta sezione penale, infatti, il rigetto della suddetta richiesta operato dalla Corte di Appello di Milano, in data 23 settembre 2013 sarebbe stato ben motivato, quanto alla "approfondita analisi sulla gravità delle condotte e dei danni provocati, sulla loro reiterazione nel tempo, e sulla particolare insidiosità dell'aggressione, in quanto consumata ai danni di minori non in grado di esprimere tempestivamente il loro disagio".



Martina Tosetti

Consulente legale 

Specializzata presso la SSPL Statale di Milano

Iscritta all'ordine dei praticanti di Genova

martina.tosetti@libero.it 


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