La Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 1547/04) ha stabilito che la responsabilità professionale del medico si inquadra nell'ambito contrattuale, con la conseguenza che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e si compie nel termine di dieci anni da esso in base al combinato disposto degli articoli 2935 e 2946 Cod. Civ. I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che in questi casi possono costituire ostacolo alla prescrizione dei diritti soltanto gli impedimenti legali e non anche gli ostacoli di mero fatto quale l'ignoranza del diritto. Nello specifico, la Corte ha dichiarato prescritto il diritto del paziente che aveva riportato l'impotentia generandi a seguito di un intervento chirurgico, atteso che lo stesso avrebbe dovuto sottoporsi agli opportuni test diagnostici secondo criteri d'ordinaria prudenza e diligenza in rapporto alla propria salute ed anche in vista del contraendo matrimonio.

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