di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 11832 del 27 Maggio 2014. Il trasferimento di ramo d'azienda è quell'evento giuridico previsto dall'ordinamento che permette di trasferire la proprietà di parte di un'impresa, ferma restando la tutela contrattuale garantita ai lavoratori dipendenti. L'art. 2112 cod. civ. prevede infatti che il rapporto di lavoro subordinato non si estingua e che il dipendente conservi tutti i diritti che ne derivano nei confronti del nuovo titolare. Nel caso in oggetto i lavoratori ceduti da una società all'altra agiscono per sentir pronunciare la nullità della cessione dei propri contratti: il giudice di primo grado accoglie la domanda e ordina il reintegro degli stessi presso il primo datore di lavoro, nelle mansioni a cui erano precedentemente adibiti. Avverso tale sentenza il datore di lavoro interessato ricorre in Cassazione.

Al fine di verificare che si sia di fronte a una cessione di ramo d'azienda - e non a una semplice cessione di contratti di lavoro - è necessario che vengano integrati tutti i presupposti previsti dalla legge. E' infatti possibile che si integri l'istituto del trasferimento del ramo d'azienda anche solo con riguardo a un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e tra loro organizzati, la cui operatività sia garantita da un particolare know-how; in questo senso si verificherebbe una successione contrattuale - ex art. 1406 e seguenti cod. civ. - che non necessita del consenso del contraente ceduto, cioè del lavoratore.

L'elemento determinante al fine di integrare la cessione del ramo d'azienda resta infatti quello dell'organizzazione, intesa come "legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili". La definizione nazionale è supportata da quella riscontrabile in ambito di diritto comunitario: "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria". In caso contrario - come quello presente - in carenza del requisito della omogeneità, si sarebbe di fronte a un'ipotesi di cessione del singolo contratto di lavoro, che richiederebbe al contrario il consenso del lavoratore ceduto. Il ricorso è rigettato.


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