a cura dell'Avv. Silvia Delcuratolo - Bari -

Secondo la sentenza della Cassazione n. 9864 del 07/05/2014, chi chiede in giudizio la restituzione di somme date a mutuo deve dimostrare non solo l'avvenuta consegna delle somme stesse, ma anche il titolo della consegna, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro né dalla circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore e contestualmente neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo.

Nel caso in esame, il presunto debitore proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale, avverso due decreti con i quali gli era stato ingiunto il pagamento di determinate somme di denaro in favore della sua ex-convivente, a titolo di prestiti non restituiti. Egli, in particolare, rilevava che le dazioni di denaro da parte della sua ex-convivente erano state determinate dal desiderio di aiutarlo in un momento contingente di difficoltà.
Il Tribunale, tuttavia, lo condannava al pagamento delle somme suddette in favore della ex-convivente.

Il presunto debitore ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, che gli ha dato ragione, evidenziando che le richieste di restituzione erano state avanzate dalla ex-convivente solo dopo la cessazione della convivenza, convivenza dalla quale era nato anche un figlio.
Le attribuzioni patrimoniali, pertanto, avevano "sicuramente una componente che faceva leva sull'affetto e la solidarietà familiare, al fine di far funzionare meglio il menage"; tale (almeno parziale) finalità solidaristica obbligava la ex-convivente a dimostrare che il pagamento delle varie somme di denaro portate da assegni incassati dal presunto debitore fosse da ritenere un prestito, ma detta prova non era stata fornita.


La ex-convivente non si è arresa e ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, che le ha dato ulteriormente torto e ha confermato la sentenza della Corte di Appello.

La Cassazione ha, infatti, evidenziato che "l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.
In altre parole, la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova; con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione.".

Avv. Silvia DelcuratoloAvvocato civilista e matrimonialista Silvia Delcuratolo
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