a cura dell'Avv. Silvia Delcuratolo - Bari -

Secondo la sentenza Cassazione n. 8410 del 10/04/2014, la responsabilità dell'appaltatore ex art. 2049 c.c. può estendersi anche al committente soltanto in presenza di determinati presupposti (scelta inadeguata della ditta esecutrice da parte del committente, o intromissione del committente nella gestione dei lavori, direttamente o tramite tecnici incaricati, fino a far assumere all'appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale), la cui prova è a carico di chi ne assume la responsabilità.

Nel caso di specie, un commerciante citava in giudizio dinanzi al Tribunale la ditta appaltatrice e colui che aveva commissionato i lavori a quest'ultima, lamentando di aver subito dei danni nel proprio esercizio commerciale a causa dei lavori di ristrutturazione commissionati dal committente alla ditta appaltatrice, da eseguirsi nell'appartamento sovrastante il negozio.

Egli sosteneva, in particolare, che le modalità di esecuzione dei lavori avevano ostacolato l'ingresso della clientela nel locale e che lo smantellamento del tetto aveva provocato infiltrazioni d'acqua con danni al materiale in vendita; chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni per circa 6.000.000 di lire.
Il Tribunale rigettava la domanda del commerciante, il quale proponeva appello.

La Corte d'Appello riformava in parte la sentenza di primo grado condannando la sola ditta appaltatrice a pagare al commerciante danneggiato la somma di euro 112,07.

Il commerciante suddetto, non del tutto soddisfatto dalla pronuncia di appello, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, evidenziando che il committente dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta appaltatrice avrebbe dovuto rispondere ex art. 2049 c.c. dell'operato della ditta prescelta, a meno che non avesse provato che l'appaltatore aveva agito in totale autonomia, ponendo in essere un'attività che non poteva essere controllata né impedita dal committente stesso.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del commerciante, ritenendo sussistente nel caso di specie la sola responsabilità dell'appaltatore, e non anche quella del committente.
In proposito, la Cassazione ha evidenziato che l'art. 2049 c.c. prevede una ipotesi di responsabilità indiretta in capo all'imprenditore appaltatore, che organizza il lavoro altrui e subisce i rischi connessi ad una non buona organizzazione.
Tale responsabilità si può estendere - secondo la Cassazione - anche al committente soltanto in casi particolari, ossia quando vi sono determinati presupposti consistenti nella scelta inadeguata della ditta esecutrice da parte del committente, o nell'essersi questi intromesso nella gestione dei lavori, direttamente o tramite tecnici incaricati, fino a far assumere all'appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale.
La presenza di detti presupposti, però, deve essere dimostrata da chi, richiedendo l'applicazione estensiva della norma, invoca la responsabilità anche del committente.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, il commerciante danneggiato non ha dato prova della sussistenza dei suddetti presupposti; soltanto se dalle risultanze istruttorie fosse emerso che in effetti in questo caso l'art. 2049 c.c. poteva applicarsi anche al committente, esso a sua volta avrebbe potuto liberarsi da responsabilità solo fornendo a sua volta la prova liberatoria.

Avv. Silvia DelcuratoloAvvocato civilista e matrimonialista Silvia Delcuratolo
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