di FRANCESCO VERDEBELLO - fverdebello@virgilio.it

Studio Legale Verdebello Delcuratolo
HA NATURA DI TRANSAZIONE IL PAGAMENTO RATEIZZATO ANCORCHE' INTEGRALE DI UN DEBITO EFFETTUATO DA UN SOGGETTO IN FAVORE DEL SUO CREDITORE - Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-09-2013, n. 20160

DEFINIZIONE DI TRANSAZIONE
Art. 1965 c.c. : "La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro". 

IL FATTO 
Un debitore, dipendente di una società e la ridetta società avevano concluso un accordo a mezzo del quale alla società veniva concesso il frazionamento del pagamento integrale di un debito ripartito in quattro anni. 

LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO
Nel merito la Corte di Appello di Palermo condannava la compagnia di assicurazione a restituire al dipendente la somma di Euro 8.482,24, che la società aveva in precedenza recuperato a carico del dipendente e corrispondente all'importo dei valori allo stesso sottratti nel corso di una rapina, subita mentre si recava a versare il denaro incassato per conto dell'ispettorato della società.

La sentenza della Corte di Appello escludeva che potesse costituire concessione il pagamento rateale, poichè non emergerebbe, a suo dire, una riduzione della pretesa della società alla restituzione per intero dell'importo sottratto in occasione della rapina, nè si farebbe menzione di una rinuncia da parte di quest'ultima al pagamento degli interessi legali, che costituirebbero il corrispettivo della dilazione di pagamento.

Di contro, l'Assicurazione, ricorrente in Cassazione, riteneva che le concessioni fossero ravvisabili proprio nella rateizzazione del debito concessa dalla società al dipendente, il quale altrimenti avrebbe dovuto essere pagato immediatamente in un'unica soluzione al domicilio del creditore, come sancito dagli artt. 1182 e 1183 cod. civ. e non con una dilazione quadriennale.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Cassazione, con la presente sentenza, ha accolto la tesi dell'Assicurazione, stabilendo che affinchè una transazione sia validamente conclusa è necessario da un lato che essa abbia ad oggetto una "res dubia" (materie o diritti controversi) e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, dall'altro che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra "datum" e "retentum" (ciò che è stato dato e ciò che che è stato trattenuto).

A suffragio di tale principio, la Suprema Corte ha sottolineato che in materia di obbligazioni vige la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, (anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, non potendosi ritenere consentito un mutamento di termini e modalità genetiche nel momento in cui il detto rapporto trova la sua esecuzione. Principio che si deduce implicitamente, ma ugualmente in modo chiaro, dal disposto dell'art. 1181 c.c., in forza del quale la prestazione va adempiuta nella sua interezza, tanto è vero che il creditore può rifiutare un adempimento parziale salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Se dunque il creditore ha diritto di esigere il pagamento integrale ed immediato, la dilazione, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ..

Quanto alla mancata rinuncia, da parte della società, a percepire gli interessi legali, La Cassazione ha precisato che in tema di transazione risulta indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni. Un eventuale apprezzamento in sede giudiziale dell'esistenza o meno della equivalenza tra le reciproche concessioni costituirebbe una indebita interferenza nella regolazione degli interessi prescelta dalle parti in sede negoziale. 
Più semplicemente, il Giudice non può e non deve sindacare la scelte discrezionali dei contraenti sul peso specifico attribuito alle singole rinunce e/o concessioni.

Avv. Francesco Verdebello c/o Studio Legale Verdebello -  Delcuratolo 

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