La Corte Costituzionale, con sentenza n. 62 del 12 febbraio 2004, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo a proposito dell'art.80 co. 20 della L. 388/00 che stabilisce la sospensione degli sfratti per gli inquilini che hanno in famiglia soggetti ultrasessantacinquenni o handicappati. In risposta al Giudice siciliano che aveva denunciato la mancanza di un riferimento temporale relativamente al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della sospensione ex lege della procedura di sfratto, la Consulta ha chiarito che l'inserimento nel nucleo familiare dei soggetti disagiati indicati deve essere anteriore alla cessazione del rapporto di locazione.
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