di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 7567 del 1 Aprile 2014. L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia (istituto regolato dall'art. 1751 cod. civ.) è quel tipo di compenso riconosciuto all'agente uscente per compensare l'incremento patrimoniale che la sua attività professionale ha recato all'azienda. Quando deve essere corrisposta questa indennità? 

La Suprema Corte interviene nel risolvere il caso prospettato: ricorrente l'agente dimissionario, il quale si è visto negare, sia in primo grado che in appello, la propria pretesa all'indennità di cessazione di rapporto di agenzia a seguito di cessazione di attività a causa di eventi estranei alla gestione stessa d'azienda.

In generale, affinchè maturi la pretesa dell'agente alla corresponsione di tale indennità, occorre che sia accertato il protrarsi del vantaggio economico per l'azienda anche a seguito di cessazione di rapporto professionale con il soggetto interessato. Ciò, ad esempio, perchè sono stati stipulati contratti di durata che generino vantaggi a distanza di tempo; perchè sia stata procurata nuova clientela; perchè il volume d'affari posto in essere con i già clienti sia aumentato. L'art. 1751 cod. civ. rende illegittimo qualsiasi patto contrario, stipulato a sfavore dell'agente.

I vantaggi devono essere in re ipsa, cioè palesi, facilmente dimostrabili, mentre "resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario", che può essere per dimissioni o, come in questo caso, per avvenuta cessione di azienda. 

La Suprema Corte, nell'argomentare la propria decisione, ha evidenziato come sussistesse in passato contrasto interpretativo in merito alla vicenda, contrasto composto dall'intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee: il giudice deve sempre applicare l'interpretazione dell'art. 1751 cod. civ. che risulti maggiormente di favore per la parte debole del rapporto, cioè l'agente. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.


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