Corte di Cassazione, Sezione VI Civile - L, ordinanza 3 febbraio - 27 marzo 2014, n. 7302.

"In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax nel rispetto di quanto dispone l'art. 136 c.p.c., comma 3, l'attestato del cancelliere da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento. (Cass. n. 5168 del 30.3.2012; Cass. n. 3286 del 2006 Cass. n. 15191 del 2011).

È quanto pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in occasione di una controversia instaurata al fine di far accertare la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 co. 2° del d.Lgs. n. 5/2003 e degli artt. 136 co. 1° e 156 co.2° c.p.c. per avere il giudice di primo grado, "ritenuto valida la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione [emesso all'interno di un processo in materia di lavoro], effettuata a mezzo fax nonostante non vi fosse agli atti la prova certa della avvenuta ricezione da parte del destinatario - prova richiesta dall'art. 17 co. 2° cit. - con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio".

Ebbene, nel caso in esame, - afferma la Corte - anche la Corte di appello, aveva osservato che "il decreto di fissazione dell'udienza era stato ritualmente comunicato in data 22.9.2011 alle ore 16,39 al numero di fax indicato nel ricorso.

Ciò posto, non essendo in discussione che il numero telefonico del ricevente fosse esatto, sono da ritenersi pienamente adempiuti i requisiti prescritti dalla citata disposizione dell'art. 136 c.p.c., la quale (…) include senz'altro la trasmissione a mezzo telefax tra le modalità di possibile comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria". Non vi sono, peraltro, -. aggiunge - "ragioni per mettere in discussione, in via generale, l'idoneità allo scopo dell'uso del telefax, che evidentemente costituisce una delle modalità oggi consentite dall'evoluzione tecnologica, di cui il legislatore ha inteso avvalersi al fine di accelerare e semplificare gli adempimenti procedurali, introducendo la citata L. n. 263 del 2005, art. 136, comma 3". Quanto, poi, "al dubbio che detto sistema di trasmissione non garantisca a sufficienza l'effettivo ricevimento dell'atto comunicato, è sufficiente osservare che, una volta dimostrato l'avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla ( cfr. Cass. n. 5168/2012 cit.)".

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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