di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 6835 del 24 Marzo 2014. L'istituto del fallimento, così come previsto dall'ordinamento (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, c.d. legge fallimentare), è applicabile allorchè in una società si riscontri l'attività d'impresa, "ogni qual volta vi sia l'economicità obiettiva della gestione, intesa come proporzionalità fra costi e ricavi". Non è invece sottoponibile a fallimento la società che dimostri la finalità mutualistica pura della propria attività, priva di fatto del carattere della commercialità.


Nel caso di specie una società cooperativa, contumace in primo grado, è stata dichiarata dal Tribunale sottoposta a procedura di fallimento, decisione confermata anche in secondo grado di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la cooperativa, lamentando l'inapplicabilità della procedura fallimentare data appunto la finalità mutualistica della società stessa. Secondo la Suprema Corte tuttavia la prova di esercizio di primaria attività mutualistica non sarebbe stata raggiunta né in primo né in secondo grado di giudizio.

Grava infatti sull'istante "l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza; mentre grava sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità". Inoltre, è ammessa dal nostro ordinamento la fallibilità delle imprese cooperative che svolgano attività commerciale, "stabilendo che esse sono sottoposte anche a fallimento, oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio discretivo della prevenzione". La cooperativa, per escludere il proprio fallimento, avrebbe dovuto rilevare la propria natura agricola, o provare la mutualità della propria attività. Non essendo stata raggiunta piena prova in alcuna delle predette circostanze - emergendo al contrario la presenza di finalità di lucro - la Cassazione ha respinto il ricorso confermando la sentenza impugnata.


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