Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 26 febbraio - 21 marzo 2014, n. 6755.

"Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3389; Cass. 29 ottobre 2012, n. 18563)". 

È quanto affermato dalla Corte d‘Appello di Torino e, poi ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare lo stato di adottabilità di due minori, sul presupposto che nessun "possibile sviluppo sufficientemente equilibrato [si sarebbe potuto verificare] in seno alla famiglia di origine". In particolare, - osservavano i giudici della Corte territoriale -"il padre era risultato del tutto assente (…)ma anche nella vita dei figli.

La madre, invece, pur essendo emerso in modo lampante il suo sincero e profondo amore per i figli, era affetta, come risultava dalle relazioni dei consulenti e da quelle dei servizi sociali, da un «"disturbo della personalità" con "funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsi ed idee intollerabili che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone" e con spunti persecutori che non le permettevano (…) un minimo di consapevolezza circa le sue criticità e difficoltà personali che la stessa viveva (…) con un senso di totale inadeguatezza al quale, nei momenti di criticità, reagiva con comportamenti aggressivi che puntualmente venivano rimossi dalla memoria». Tale condizione, secondo le relazioni in atti, aveva determinato «una situazione di grave trascuratezza e di grave sofferenza psichica» a carico dei minori, che accusavano «sintomi di stress post traumatico che rimandavano ad episodi causativi di vera e propria paura e verosimilmente ad episodi di veri e propri maltrattamenti, negati, perché rimossi, dalla madre".

È su tali circostante che la Suprema Corte non ha dubbi nel dichiarare e confermare, ancora una volta, lo stato di adottabilità dei due minori sopra citati.

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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