Il silenzio-diniego dell'istanza di sanatoria costituisce atto tacito di rigetto della domanda che, decorso il termine prescritto e in mancanza di impugnativa, fa tornare efficace l'originaria ingiunzione di demolizione. È il principio espresso dal Tar Campania Napoli con la sentenza n. 1742 del 24 marzo 2014, rigettando il ricorso proposto da un privato contro il comune di Meta, per l'annullamento dell'ordinanza, con la quale l'amministrazione aveva ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.
Nella fattispecie portata all'attenzione del Tar, il ricorrente, proprietario di un immobile, pervenutogli per donazione dal padre, aveva adeguato l'appartamento alle condizioni della madre invalida al 100%, utilizzando un volume tecnico per collocarvi un impianto tecnologico e realizzando un locale autonomo, ricadente nell'area di sedime dell'originario fabbricato.
A seguito di sopralluogo della polizia municipale, il comune irrogava le sanzioni edilizie ingiungendo al proprietario di demolire le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi.
Il ricorrente presentava, quindi, istanza per ottenere l'accertamento di conformità in relazione alle opere realizzate ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001, sulla quale l'amministrazione non si esprimeva.
Il proprietario proponeva ricorso al Tar, lamentando l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione per violazione di legge ed eccesso di potere, deducendone l'inefficacia a seguito della presentazione dell'istanza. Il comune resisteva, eccependo l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tar rilevava preliminarmente che non essendosi l'amministrazione espressa sull'istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, il pacifico decorso del silenzio-diniego (i 60 giorni di cui all'art. 36 dp.r. n. 380/2001), in mancanza di impugnativa, provocava la "riespansione dell'efficacia dell'ingiunzione di demolizione". In particolare, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale sul tema (Tar Campania Napoli n. 4508/2013; n. 5157/2011), sosteneva che la presentazione dell'istanza diretta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria
ex art. 36 T.U. n. 380/2001 "determina solo un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, che è posto in uno stato di temporanea quiescenza, sicchè, in caso di diniego (anche silente) di accoglimento della domanda avente per oggetto il permesso in sanatoria - in assenza di concrete esigenze sostanziali di riedizione di un nuovo provvedimento - l'originaria ingiunzione demolitoria riprende vigore".
Pertanto, non sussistendo alcuna causa di improcedibilità del ricorso, il Tribunale - argomentando che l'intervento edilizio abusivo era stato realizzato in zona sottoposta a vincolo con aumento delle superfici e dei volumi regolarmente assentiti, e, quindi, assoggettata a permesso di costruire e al previo rilascio del titolo concessorio, per cui, in assenza di titoli abilitativi, l'esercizio del potere repressivo da parte dell'amministrazione costituiva "un atto dovuto", essendo la stessa vincolata, in presenza di illecito permanente "a ripristinare lo stato dei luoghi e a sanzionare la condotta contra legem" - decideva nel merito, rigettando il ricorso.
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Dott. Emanuele Mascolo
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