14.03.2014.


La Corte Costituzionale si è pronunciata infine sui vari rilievi di incostituzionalità sollevati in merito alla normativa riguardante affitti in nero i quali, come è noto,  prevedeva quale sanzione per il proprietario un canone pari al triplo della rendita catastale per un periodo di 4 + 4 anni.


La sentenza è stata depositata oggi 14.03.2014 (n. 50/2014) e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).



http://www.studiolegaledauria.net/2014/03/14/affitti-in-nero-la-corte-costituzionale-annulla-i-contratti-stipulati-da-agenzia-entrate-ex-d-l-23-2011


La conseguenza è che i contratti stipulati fino ad oggi in maniera forzosa dall'Agenzia Delle Entrate sono invalidi (la sentenza infatti ha effetto retroattivo); quindi in mancanza di altro titolo giustificante la detenzione dell'immobile da parte del conduttore ci si troverà di fronte ad una detenzione senza titolo, con possibilità di porre in essere le azioni di restituzione dell'immobile medesimo. 

L'annullamento del regime sanzionatorio introdotto con gli articoli oggetto della declaratoria di incostituzionalità non significa però che i contratti registrati in ritardo dagli inquilini (o dagli stessi proprietari) siano considerati invalidi; o - almeno - non lo significa in tutti i casi.


A tal riguardo va operata una distinzione tra contratti stipulati in forma orale e successivamente oggetto della denuncia, e quelli stipulati in forma scritta ma registrati in ritardo.


Per i primi resta definitivamente sancita la nullità, che già la giurisprudenza di merito aveva individuato con diverse sentenze (a tal riguardo avevo già scritto qualcosa QUI e QUI) e che ora non potrà più essere messa in discussione.


Per i secondi invece, vale a dire quelli stipulati in forma scritta ma registrati in ritardo, varrà il regime precedentemente esistente; essi cioè conserveranno l'ordinario valore legale di patto concluso tra le parti (compresa la determinazione del canone). Ulteriore corollario sarà la possibilità, da parte dei proprietari, di chiedere ai conduttori il pagamento dei canoni arretrati ancora non pagati in costanza della normativa oggi dichiarata incostituzionale. 


Nei prossimi giorni avrò cura di pubblicare qualche riflessione più approfondita su queste pagine.


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