di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 4984 del 4 Marzo 2014. Nulla impedisce al datore di lavoro di ricorrere a soggetti esterni, diversi da quelli individuati dagli articoli 2 e 3 della legge 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), non facenti parte dell'organizzazione gerarchica aziendale, per verificare l'effettiva condotta dei dipendenti. Se in primo grado il Tribunale del lavoro accoglieva la domanda dell'ex dipendente, accertando l'illegittimità del licenziamento, tale statuizione veniva cambiata in appello. Secondo il giudice di secondo grado, infatti, non sarebbero state illecite le metodologie di accertamento adottate dal datore di lavoro (il quale, come sopra esposto, era ricorso all'ausilio di soggetti esterni) e, non essendo stato contestato alcunchè relativamente all'accertamento del fatto storico, cioè della violazione disciplinare, tale giudice aveva deciso per la conferma del licenziamento. Avverso questa sentenza il lavoratore ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge.


E' quindi legittimo il licenziamento irrogato a seguito di accertato illecito utilizzo di un permesso ex art. 33 legge 104/1992 (norma introdotta al fine di tutelare i lavoratori, i quali possono richiedere un determinato numero di permessi mensili per assistere familiari affetti da handicap). Ricorda la Corte come sia legittimo per il datore "il ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un'agenzia investigativa) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica", purchè gli stessi rientrino nei limiti delle garanzie dei diritti fondamentali del lavoratore, costituzionalmente garantiti (come, ad esempio, il diritto alla libertà e alla dignità personale). Il controllo, in questo senso, può essere anche occulto; il prestatore d'opera è "tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro".


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