Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza 16 gennaio - 26 febbraio 2014, n. 4564.

«Per antico insegnamento (fin da Cass. 1 giugno 1968, n. 1655), sotto il profilo formale, il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 3, cod. proc. civ.; e così, visto che la conciliazione è frutto dell'incontro della volontà delle parti, il relativo verbale, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito (...) (nello stesso senso: Cass. 15 aprile 1980, n. 2459): infatti, l'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono (Cass. 18 luglio 1987, n. 6333)».

È quanto emerso dalla recente pronuncia della Cassazione, la n. 4564 dello scorso 26 febbraio 2014.

Oggetto del contendere l'interpretazione di un verbale di conciliazione redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti.

Ebbene, fatta la premessa innanzi detta la Cassazione chiarisce.

«(…)Come per ogni contratto ed anche ai fini dell'individuazione del contenuto o dell'oggetto dell'obbligo in esso assunto ed azionato esecutivamente, l'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale va operata alla stregua degli articoli 1362 ss. cod. civ. (Cass. 27 ottobre 1998, n. 10719). [E], se tanto è vero, ad esso si estendono i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale».

Sul punto è, altresì, doveroso ricordare che «le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 cod. civ., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico: pertanto, l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; sulla prima parte, v. altresì, tra le molte, Cass. 22 marzo 2010, n. 6852, ovvero Cass. 25 ottobre 2005, n. 20660)».

A questo riguardo, ne deriva che «il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.: Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2109; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17324; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2962)». 

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
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