di Marco Massavelli -

Le tabelle milanesi vincono la partita contro i parametri studiati dagli altri tribunali d'Italia. Infatti devono essere sempre applicate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perché sono le maggiormente rappresentative. È, inoltre, legittimo il ristoro in favore dei figli della vittima ridotto rispetto a quello del coniuge. Sono i principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 25 febbraio 2014, n. 4447.

 

In riferimento alle c.d. tabelle del Tribunale di Milano è opportuno segnalare come l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano abbia aggiornato i valori per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale. Gli importi, adeguati all'aumento del costo della vita sulla base degli indici ISTAT nel periodo gennaio 2011 - gennaio 2013, hanno avuto un incremento del 5,6535% rispetto ai parametri precedentemente in vigore.


Tali tabelle hanno previsto la liquidazione congiunta del:

• danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;

• danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

 

Per il calcolo del risarcimento devono essere applicati due diversi indici: i valori "medi" ed i valori che tengano conto della "personalizzazione".
Le tabelle hanno anche aggiornato i casi per i quali è previsto il risarcimento per il danno da morte del congiunto, inserendo la nuova ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote.

 

 

 

 

 

Vai al testo della sentenza 4447/2014

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