Dott. Emanuele Mascolo

Affinché si possa considerare valido un contratto locativo di natura transitoria e necessario il rispetto di alcuni requisiti:

1. l'inserimento nel contratto di una clausola che indichi quali sono le esigenze che impongono una transitorietà del contratto;

2. la prova documentale comprovante tale esigenza di transitorietà;

3. la conferma del permanere dell'esigenza di transitorietà da inviarsi a mezzo raccomandata prima della scadenza del termine di locazione.

E' quanto ci ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4075 del 20 febbraio 2014  fornendo così chiarimenti in merito ai contratti di locazione transitoria stipulati a norma del combinato disposto di cui all'art. 5 legge n. 431/98 e D.M. 30 dicembre 2002.

Se mancano le suddette condizioni che giustificano la deroga alla disciplina ordinaria "il contratto locativo non può avere una durata inferiore a quella ordinaria con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dei requisiti richiesti, va ricondotto nell'alveo dei contratti di cui all'art. 2 commi 2 e 3 legge n.431/98". 

Nella fattispecie esaminata dalla Corte mancavano alcune di tali condizioni ed anche i giudici di merito avevano ritenuto non sufficiente "la generica e non documentata menzione di una mera probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro".

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Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 dicembre 2013 – 20 febbraio 2014, n. 4075
Dott. Emanuele Mascolo
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