di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 3887 del 19 Febbraio 2014. E' valida la clausola compromissoria, contenuta nel contratto siglato dall'amministrazione di associazione non riconosciuta, che assegna la competenza ad arbitri particolari in caso di procedimento per mala gestio? Impugnato il lodo con il quale gli amministratori venivano condannati al risarcimento del danno per comprovata responsabilità, la Corte d'appello competente lo annullava verificato che la materia del contendere, non inerendo interessi sociali o norme interposte a tutela dell'interesse collettivo dei soci, non rientrava tra quelle sottoponibili ad arbitrato ex art. 831 c.p.c. Il problema prospettato dal caso di specie è che la questione era già pendente prima dell'entrata in vigore della legge 5/2003 sulla devoluzione in arbitrato delle controversie in materia societaria.


Secondo la Suprema Corte, per i giudizi incardinati prima dell'entrata in vigore della legge sopra citata, giurisprudenza costante confermava che, al contrario, la questione poteva essere sottoposta a giudizio arbitrale quando "l'oggetto del contendere (…) coinvolga gli interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale e indisponibile, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci". L'indisponibilità dell'interesse deriverebbe dalla sussistenza di norme inderogabili, "la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte". Tali caratteristiche non sarebbero proprie dell'azione di responsabilità a carico degli amministratori, la quale concernerebbe diritti patrimoniali disponibili "all'interno di un rapporto di natura contrattuale". Gli interessi di terzi estranei sarebbero investiti solo sporadicamente e indirettamente. Per la Corte di Cassazione l'azione ben rientra tra le questioni sottoponibili a giudizio arbitrale.


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