TRIBUNALE DI BERGAMO: PENSIONE GARANTITA AI CO.CO.CO ANCHE SENZA CONTRIBUTI VERSATI (Sentenza 941/2013)

Secondo la sentenza n.941 del 12/12/2013 del Tribunale di Bergamo, allo stesso modo dei lavoratori dipendenti, anche ai collaboratori coordinati e continuativi spetta il diritto alla pensione in mancanza dei versamenti effettuati dal proprio datore di lavoro (principio dell'automaticità delle prestazioni).

Il Tribunale afferma che, seppure è indubitabile che l'art.2116 codice civile (garanzia delle prestazioni pensionistiche, pur in assenza del regolare versamento contributivo da parte del datore di lavoro) menzioni il solo lavoro subordinato, tuttavia esso esprime un principio di ordine generale nell'ambito del sistema della previdenza sociale.

Vero è che la Corte Costituzionale, in passato (sent. 374/1997), ha sancito l'inapplicabilità del principio dell'automaticità delle prestazioni ai lavoratori autonomi, ma per tali soggetti la responsabilità dei versamenti contributivi ricade su di essi.

Con tale decisione il Tribunale di Bergamo ha inteso equiparare i collaboratori coordinati e continuativi (ed i collaboratori a progetto) ai lavoratori dipendenti, già considerati "parasubordinati" anche in ambito fiscale.

 

Dott. Marco Passante

Commercialista in Napoli

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Trib Bergamo 941-2013

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