Di Maurizio Tarantino - Cassazione Civile sentenza n. 2815 del 7 febbraio 2014. L'art. 30 della Costituzione si apre con la fondamentale ed inequivocabile disposizione secondo la quale: ‘‘è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio'. Tale disposizione viene confermata ed attuata dal legislatore attraverso differenti norme dettate all'interno del codice civile, come l'art. 147 c.c., 148 c.c., 155 c.c. e da ultimo l'art. 315 bis, comma I°, come modificato dall'importante riforma dettata con legge n. 219 del 2012, finalizzata a garantire una totale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Il dovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, come la giurisprudenza ha più volte sottolineato (in tal senso Corte Cass.,sez. I, n. 15063, del 22.11.2000;    Cass. civ., sez. I,n. 10124, del 26.05.2004; Cass. civ., sez. I, n.6197; 22.03.2005),  trova il proprio fondamento nel fatto stesso della procreazione e non certo nel tipo di legame sentimentale e giuridico sussistente tra i genitori. Da tale circostanza consegue automaticamente che nei casi di crisi familiare tali doveri persistono ed il loro adempimento debba essere ancor meglio garantito.

L'adozione dei provvedimenti giudiziari, sia quelli presidenziali provvisori ed urgenti sia quelli definitivi al termine del processo, concernenti la regolamentazione delle modalità di contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figli suscita problematiche sotto diversi aspetti, tra i quali: rapporto tra mantenimento diretto e corresponsione di un assegno periodico perequativo; determinazione del quantum del potenziale assegno in base alle condizioni poste all'art. 155 comma IV. c.c.; differenziazione tra ‘‘spese ordinarie' e ‘‘spese straordinarie' e così via.

Invero, qualora il giudice della separazione abbia stabilito che il genitore non affidatario debba contribuire al pagamento delle spese straordinarie (ad esempio le spese mediche), tale provvedimento rappresenta un titolo esecutivo (potrebbe trattarsi sia della sentenza di separazione/divorzio, sia del decreto di omologa sia di altro provvedimento di natura provvisoria, come l'ordinanza presidenziale emessa in prima udienza).

L'altro coniuge, pertanto, potrà agire in via esecutiva senza bisogno di una ulteriore pronuncia giurisdizionale. Sarà chiaramente suo onere, in caso di contestazione da parte dell'obbligato, dimostrare l'effettiva entità della spesa per cui agisce, mediante l'esibizione di opportuna esibizione. (In tal senso Cassazione. 11316/2011).

Nella vicenda in esame, il Giudice di pace di Terni, decideva sull'opposizione proposta dal marito all'esecuzione promossa dalla moglie per il rimborso del 50% delle spese mediche e scolastiche relative ai figli minori, così come stabilito dal Presidente del Tribunale in sede di separazione.

Al riguardo il giudicante rigettava l'opposizione ritendo che il provvedimento fosse eseguibile in relazione alle somme richieste, in quanto credito astrattamente liquido e determinato nel suo ammontare. Inoltre, secondo il giudicante del merito, il titolo esecutivo poteva ritenersi eseguibile anche per spese anteriori al procedimento a causa del suo minimo importo.

Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2815 del 7 febbraio 2014, confermando l'orientamento giurisprudenziale in materia, accogliendo così parzialmente il ricorso di un padre che si opponeva all'esecuzione promossa dalla moglie, sottolinea che la natura di titolo esecutivo, riconosciuta dall'articolo 189 c.pc. all'ordinanza presidenziale, riguarda le obbligazioni già definite in tale provvedimenti (ad esempio il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli) ma non anche le spese che devono essere affrontate in futuro.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, gli Ermellini cassando con rinvio la sentenza impugnata, precisano che se il coniuge separato non adempie all'obbligo di rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute dall'altro per i figli, previsto dall'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale assume i provvedimenti provvisori in sede di separazione personale, non si può procedere direttamente con l'esecuzione forzata. A tal fine, infatti, occorre un nuovo provvedimento giudiziale che accerti l'esistenza delle condizioni che determinano l'insorgenza dell'obbligo di versare le spese e ne determini l'esatto ammontare.

 

Maurizio Tarantino

 

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