Lo stalking condominiale è un reato non contemplato espressamente dall'art. 612 bis c.p., esso ha ottenuto però riconoscimento giurisprudenziale dalla Cassazione

Cos'è lo stalking condominiale

Lo stalking condominiale è quel reato commesso da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

Il reato di stalking (rectius atti persecutori) di cui all'art. 612-bis c.p. non è un'ipotesi speciale codificata dal legislatore, bensì di una particolare applicazione giurisprudenziale della figura criminosa, resa possibile dalla non del tutto tassativa formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie legislativamente disciplinata.

Le liti in condominio

In ogni caso la realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell'area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.

Anzi: sebbene il termine stalking venga comunemente associato a comportamenti inerenti la sfera affettiva degli individui, nei fatti una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza nel condominio, dove gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato si traducono e trasmodano spesso in condotte penalmente rilevanti.

Il riconoscimento giurisprudenziale dello stalking condominiale

Per comprendere a pieno questo fenomeno basta guardare alla giurisprudenza della Corte di cassazione, partendo dall'analisi della sentenza che ha esteso ufficialmente l'ambito di applicabilità dell'art. 612-bis c.p. al contesto condominiale, ovverosia la numero 20895 del 25 maggio 2011.

Nel caso sottoposto in quell'occasione all'attenzione della Corte, un condomino, con una forte sindrome maniacale, aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell'edificio senza che vi fosse alcuna connessione logica tra di esse, eccetto il solo fatto di appartenere al genere femminile. Le pedinava e le braccava nell'ascensore minacciandole di morte e insultandole in vario modo. Il suo bersaglio non era una singola donna, ma l'intero genere femminile residente nel condominio.

Con riferimento a tale vicenda, risulta interessante indagare il ragionamento della Corte nella configurazione del delitto di stalking per la condotta ivi descritta.

Il supremo consesso ha infatti ritenuto riduttiva la lettura della norma di cui all'articolo 612-bis del codice penale in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto ed ha quindi sussunto le varie condotte moleste perpetrate ai danni di più persone di sesso femminile nel reato di atti persecutori, vedendo in esse un'unica violazione della norma che lo punisce.

Secondo il pensiero della Corte il fatto può essere costituito da due sole condotte, purché idonee a cagionare nella vittima un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

E l'indefettibilità dell'evento nella costruzione della fattispecie è dimostrata dall'assunto per cui può configurarsi reato anche nei confronti di chi non è stato direttamente oggetto di atti persecutori, ma ha comunque subito gli effetti negativi della condotta indicati nella norma incriminatrice. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgere altri soggetti o comunque costituirne molestia, come nell'ipotesi di chi minacci «d'abitudine ogni persona attendendo ogni mattina nello stesso posto un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro».

È «ineludibile l'implicazione che l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere». E «se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all'evidenza turbamento in entrambe».

Pertanto, nel caso di specie, l'imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell'intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il suo comportamento ha generato nelle altre paure e stati d'ansia nell'eventualità di incontrare l'aggressore nell'edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini di vita.

La consacrazione dello stalking condominiale

Lo stalking condominiale è così entrato da diversi anni a pieno titolo all'interno delle aule di giustizia, con l'estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva.

La figura è stata consacrata con la sentenza numero 26878/2016 che ha ribadito che il reato di stalking scatta anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante e tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima (che nel caso di specie aveva iniziato a prendere dei tranquillanti) e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

A distanza di tempo è interessante anche la disamina del reato che fa la Cassazione nella sentenza n. 35046/2021: "Il delitto previsto dell'art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale e di danno, e?, infatti, integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se puo? manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicche? cio? che rileva non sono i singoli atti, quanto la loro identificabilita? quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento. In tal senso, l'essenza dell'incriminazione di cui si tratta si coglie non gia? nello spettro degli atti considerati tipici (di per se? gia? rilevanti penalmente), bensi? nella loro reiterazione, elemento che li cementa identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo, giacche? alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell'art. 612 bis c.p.".

Si può insomma concludere che la lettura della norma operata dalla Corte negli ultimi anni per l'applicazione estensiva dello stalking al contesto condominiale consente di apprestare un efficace strumento di tutela anche per tutti coloro che in via indiretta subiscono un turbamento alla propria tranquillità domestica e sono o si sentono costretti ad alterare il proprio modus vivendi.

Stalking condominiale e rumori molesti

Oltretutto, in alcuni casi alla complessiva configurazione del reato di stalking condominiale possono concorrere anche i rumori molesti cagionati dai vicini. La molestia idonea a integrare il reato di atti persecutori, infatti, è astrattamente ravvisabile anche nel disturbare costantemente i vicini con confusione e fragore, laddove sussista l'elemento soggettivo richiesto ai fini della riconoscibilità della fattispecie delittuosa (ovverosia il dolo generico, ravvisabile nella volontà di porre in essere condotte moleste o minacciose nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli effetti previsti dall'articolo 612-bis c.p.).

A tal proposito si pensi alla condanna per stalking condominiale inflitta dal Tribunale di Genova nell'aprile 2015 a fronte delle vessazioni poste in essere da alcuni vicini nei confronti di una coppia di coniugi, concretizzatesi in scherni, insulti, minacci e, appunto, rumori oltremodo molesti.

Divieto di avvicinamento a tutela della persona offesa

Per quanto riguarda le misure da intraprendere a tutela della persona offesa merita di essere menzionata la sentenza della Cassazione n. 3240/2020 la quale ha negato che in relazione ad un rapporto di soggetti non conviventi l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima sia il provvedimento più adeguato da adottare se lo stesso si traduce, a causa della vicinanza tra indagato e persona offesa, in un divieto di poter rientrare nella propria abitazione. Il tutto in contrasto con la necessità di conciliare gli interessi della persona offesa e la libertà del soggetto indagato per il reato di stalking condominiale.

Prova dello stalking condominiale

Peraltro, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 26878/2016 sopra citata, la penale responsabilità dell'imputato può essere affermata anche solo a seguito delle dichiarazioni della persona offesa, una volta verificata la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità del suo racconto.

E' comunque necessario dimostrare non solo la condotta dello stalker ma anche che questa ha cagionato nella vittima le conseguenze psicologiche richieste dalla norma incriminatrice degli atti persecutori, ovverosia, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia e di paura, un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, un'alterazione delle proprie abitudini di vita.

Prescrizione stalking condominiale

Ultimo interessante aspetto che riguarda il reato di stalking è quello della prescrizione, che è stato trattato dalla Cassazione n. 24590/2021 in cui la S.C: ha chiarito che "la condotta di stalking (...) per come contestata ed accertata, e? andata avanti per anni, fino ad aprile 2012, secondo l'imputazione, e, per la natura di reato abituale della fattispecie prevista dall'art. 612-bis cod. pen., e? dunque da tale data che deve decorrere il termine di prescrizione, e cioe? dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualita?".


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