di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 1740 del 28 Gennaio 2014. La legge, a determinate condizioni, prevede il privilegio per specifiche categorie di crediti. Il privilegio è quella caratteristica giuridica tale per cui il creditore può soddisfarsi sul debitore prima degli altri creditori, detti chirografari. L'istituto del privilegio - figura tipica, cioè ammessa laddove prevista dalla legge - è contenuta in diverse disposizioni normative, nel codice civile, ad esempio agli artt. 2777 e seguenti.


Nel caso di specie, a seguito di opposizione allo stato passivo presentato dall'avvocato interessato - il quale lamentava il mancato riconoscimento di privilegio al proprio credito, doglianza accolta soltanto parzialmente in appello, circostanza che ha spinto l'interessato a ricorrere in Cassazione - la Suprema Corte ha riconosciuto la natura privilegiata al credito professionale vantato da un avvocato nei confronti dell'impresa, la quale, due anni dopo i fatti, è stata sottoposta a procedura di fallimento. Il privilegio è stato esteso anche alle prestazioni effettuate prima del biennio interessato, purchè conclusesi entro lo stesso. Chiarisce la Corte che, ai fini dello scomputo temporale, occorre avere riguardo non tanto al momento della dichiarazione di fallimento, quanto alla conclusione dell'incarico professionale; identificabile dal momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile. Ciò vale anche in caso di pluralità di incarichi professionali prestati, anche se autonomi, dovendo considerare l'unitarietà di intenti e di finalità. Il privilegio per tale tipologia di credito è stato riconosciuto in base al disposto dell'art. 2751bis cod. civ. Rigettando il ricorso, la sesta sezione ha riconosciuto quanto già determinato dalla Corte d'Appello.


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