Luana Tagliolini E' nulla la delibera con la quale si pongono, a carico di un condomino, spese da questi non dovute. E' quanto stabilito dal Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 18702 del 18 settembre 2013, ha accolto l'impugnazione presentata dal proprietario di un appartamento in condominio, concesso in locazione, avverso la delibera che poneva a suo carico le spese del giudizio, reso indispensabile per superare la condotta ostruzionistica dell'inquilino. Quest'ultimo, infatti, con il suo comportamento, impediva i lavori di rifacimento del terrazzo esclusivo con funzioni di lastrico solare, costringendo così il condominio, in persona dell'amministratore, ad adire le vie legali per ottenere un provvedimento cautelare urgente avverso il conduttore. Ottenuto il provvedimento, il condominio pose le spese legali sostenute per la condotta ostruzionistica del conduttore, a carico del condomino-locatore, il quale, impugnava la delibera condominiale, per vizio di nullità insanabile ed assoluta. Nelle more del giudizio, l'assemblea approvava una nuova delibera con contenuto identico a quello della delibera impugnata. Il Tribunale romano, richiamando la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione ( n. 4806 del 2005) ha rilevato come non rientri certamente nella competenza dell'assemblea addebitare ad un condomino spese astrattamente rese necessarie per il comportamento ostruzionistico di un terzo, anche qualora esso sia il conduttore dell'appartamento. Così come era irrilevante la sopravvenuta conferma, nelle more del giudizio, del contenuto della delibera impugnata da parte dell'assemblea condominiale, in quanto l'assemblea non aveva prima e non aveva nemmeno successivamente il potere di deliberare, né di ratificare, contenuti eccedenti le proprie competenze. E' bene rammentare che nella succitata sentenza, le S.U. chiarirono che è nulla la delibera dell'assemblea condominiale qualora sia priva degli elementi essenziali ovvero se presenti un oggetto impossibile o illecito o esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea nonché qualora provvedano su materie non rientranti nella competenza dell'assemblea condominiale, o incidano sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini. Bene ha fatto il Giudice di merito ad annullare il deliberato assembleare proprio perché avente un oggetto impossibile o che comunque esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea.
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