di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 1164 del 21 Gennaio 2014. Il giudice, al fine di legittimamente sciogliere la comunione personale dei coniugi, deve accertare la sopraggiunta intollerabilità della convivenza. Tale intollerabilità va valutata nel caso concreto e può integrarsi anche laddove essa si manifesti soltanto nei confronti di uno solo dei coniugi, ben volendo l'altro continuare il rapporto affettivo e materiale. In particolare, sono indici sintomatici di intollerabilità, secondo la Suprema Corte, le diversità caratteriali e culturali, le quali, a lungo andare, ben potrebbero causare disaffezione e distacco del partner dall'altro.


La Cassazione evidenzia, quindi, come l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza possa dipendere da fattori non strettamente contrari ai doveri matrimoniali (come può essere l'infedeltà di uno o di entrambi i coniugi) ma anche da altre condizioni soggettive, come appunto la diversità di cultura e le incompatibilità di carattere. A nulla più rilevando, nella giurisprudenza attuale, il concetto di "colpa", ben potendo il coniuge "colpevole" chiedere egli stesso la separazione. Tutte queste circostanze prevalgono in ogni caso sull'interesse superiore alla conservazione della famiglia, posto che la condotta reiterata di uno o di entrambi i coniugi porterebbe inevitabilmente alla sua disgregazione. Integrata oggettivamente tale intollerabilità, la domanda di separazione deve essere senza dubbio accolta.

E' dunque respinto il ricorso del coniuge che si è opposto alla separazione giudiziale lamentando la mancata integrazione dei presupposti per l'applicazione della stessa.


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